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Poco tempo per inziare le liti con l'arrivo del collegato lavoro

04/03/2011

Legge n.183/2010

Un'altra rilevante modifica apportata dalla Legge n.183/2010 ("Collegato Lavoro") e senz'altro quella relativa alle nuove tempistiche per ricorrere avverso un licenziamento davanti al Giudice, con l'estensione a (praticamente tutti) i contratti di lavoro del termine decadenziale ed assumendo quindi, per tutte le categorie di lavoratori, i 60 gg. gia previsto dalla Legge 604/1966 per l'impugnazione del licenziamento per operai ed impiegati. Cio pertanto significa che il datore di lavoro che commini un licenziamento - in forma scritta, in quanto quello orale e sempre comunque nullo - al proprio dipendente (sia questi un impiegato, dirigente o anche un lavoratore a progetto) potra vedersi contestato detto licenziamento entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della raccomandata di licenziamento, termine decorso cui tale provvedimento non potra piu' essere contestato. L'impugnazione puo essere sollevata semplicemente con un'altra raccomandata - questa vota inviata dal lavoratore al datore di lavoro - in cui venga contestato, seppure genericamente, l'interruzione del rapporto e va assolutamente ricordato che, laddove i 60 gg. non vengano rispettati, nessuna contestazione potra successivamente essere piu' mossa dal lavoratore all'azienda. Cio riverbera anche nelle ipotesi in cui, oltre all'impugnazione del licenziamento, s'intende convenire in giudizio l'impresa per la "qualificazione del rapporto" (ad es. per dedurre la subordinazione in un contratto a progetto) in quanto, anche in tal caso, ci si dovra attenere al termine anzidetto, decorso cui nulla potra piu essere contestato. A cio si aggiunga, per completezza, che anche dopo la contestazione i tempi sono piuttosto stretti in quanto il lavoratore e obbligato ad instaurare il giudizio entro 270 giorni dalla sollevata contestazione in quanto, posto come oggi non si proceda piu con il tentativo di conciliazione (oramai facoltativo), decorso detto termine si considera decaduta ogni possibilita di convenire il datore di lavoro, con conseguente perdita di ogni pretesa creditoria nonche anche della possibilita di richiedere la reintegrazione del posto di lavoro. E' quindi evidente come, con la nuova disciplina, la forte "accelerazione" dei tempi imponga al lavoratore una responsabilizzazione e che gli si richieda d'attivarsi in fretta per convenire davanti al giudice il proprio ex datore di lavoro (senza quindi aspettare di aver, magari, gia un'altra occupazione), volendo in tal modo il Legislatore cercare di ridurre quel contenzioso per mere questioni di principio o di rivalsa personale che, di fatto, toglieva solo spazio a chi effettivamente ha bisogno della tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti illegittimi.