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Piu attenzione alla concorrenza nelle gare d’appalto dei farmaci

13/06/2013

AGCM SEGNALAZIONE AS 1049 – DISCIPLINA SPECIALE DI ALCUNE GARE PER LA FORNITURA DI FARMACI

Sul Bollettino n. 21 del 3 giugno è apparsa una segnalazione dell’AGCM per quanto attiene la gare d’appalto per l’acquisto dei farmaci. Più esattamente l’AGCM lamenta la presenza ricorrente, nella disciplina speciale di gare relative alla fornitura di farmaci, di clausole che ostacolano il confronto concorrenziale limitando l’accesso al mercato di imprese produttrici di farmaci generici (rectius, equivalenti) o biosimilari. Le gare segnalate erano quelle dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano in qualità di capofila di altre cinque primarie strutture ospedaliere dell’area milanese1, nonché una gara bandita nel marzo 2013 dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (“ASLT”) in qualità di capofila di altre cinque primarie strutture sanitarie della Regione Puglia. Su tali gare l’AGCM segnala quanto segue. • L’approvvigionamento di farmaci a mezzo di procedure di gara è volto all’ottenimento dei maggiori risparmi di spesa possibili sulla base del confronto concorrenziale tra le imprese aspiranti fornitrici, salvo i casi in cui il bene oggetto di fornitura sia coperto da esclusiva commerciale. • A seguito della scadenza dell’esclusiva il confronto concorrenziale può esplicarsi tra il produttore sino a quel momento esclusivista e i nuovi produttori del farmaco equivalente (il cui prezzo d’immissione sul mercato è solitamente inferiore di almeno il 20%) • in vista dell’ottenimento del maggior risparmio possibile per le stazioni appaltanti, pertanto, le discipline di gara devono essere mirate a stimolare la concorrenza di prezzo a partire da quello del farmaco equivalente. Al contrario nelle gare segnalate in presenza della decadenza di esclusiva nel corso della fornitura aggiudicata all’impresa esclusivista erano previste rinegoziazioni del prezzo di fornitura nei soli confronti dell’aggiudicataria Più esattamente nel caso della gara bandita dall’AOM, gli artt. 2.2 e 2.4 del capitolato speciale d’appalto non avviavano un opportuno confronto concorrenziale ma si limitavano a prevedere che, subito dopo la cessazione dell’esclusiva commerciale, il prezzo di cessione del farmaco veniva rinegoziato con l’impresa aggiudicataria e che, dopo un anno, lo stesso si assestava sulla media del mercato registrabile al momento: con ciò escludendo qualsiasi incentivo a riformulare ulteriori ribassi di prezzo per l’impresa risultata a suo tempo aggiudicataria della fornitura (fornitura, perlatro, di durata 48 mesi) Con riferimento alla gara bandita dall’ASLT, l’art. 6 del capitolato tecnico prevedeva che, a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato (tra cui la cessazione dell’esclusiva commerciale) nel corso della vigenza contrattuale, la stazione appaltante avrebbe proceduto ad interpellare l’impresa aggiudicataria affinché la stessa formulasse la propria migliore offerta per la continuazione della fornitura. Anche in questo caso veniva di fatto escluso un diretto confronto concorrenziale con eventuali nuovi fornitori lungo l’intera, significativa durata della gara (36 mesi). Infine on riferimento alle concrete modalità di stimolo alla concorrenza in gare per l’acquisto di farmaci, e specificamente in presenza di una decadenza di esclusiva commerciale in corso di fornitura, l’Autorità rileva come: (1) in base all’art. 15, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti del servizio sanitario nazionale ovvero gli enti territoriali per essi competenti siano tenuti a utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematica messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ciò che consente una più efficace aggregazione della domanda ai fini dell’ottenimento di migliori offerte di prezzo; (2) nel caso di ricorso al sistema dinamico dedicato all’acquisto di farmaci reso operativo da Consip S.p.A., il modello di disciplina speciale a disposizione delle stazioni appaltanti prevede proprio una clausola di risoluzione e recesso di fornitura a seguito della scadenza di tutela brevettuale e immissione in commercio di medicinali equivalenti, cui segue l’esperimento di una nuova procedura “dinamica” con invito a offrire esteso a tutti gli operatori economici in possesso di autorizzazione in commercio per la specifica molecola (cfr. art. 11 del capitolato tecnico-tipo), previo utilizzo del prezzo del nuovo farmaco equivalente – ovvero del più basso in caso di una pluralità di equivalenti divenuti disponibili sul mercato – come nuova base d’asta. L’Autorità ritiene che simili clausole possano effettivamente consentire un’utile riapertura del confronto concorrenziale, per di più in un contesto flessibile quale quello di un sistema dinamico di acquisizione.