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Piattaforme online e Digital Service Act: una checklist per verificare i tuoi obblighi

29/11/2023
Eleonora Lenzi
Ilaria Nanni

Il 17 febbraio 2024 è ormai alle porte, entro questo termine tutti i fornitori di servizi online sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/2065, meglio conosciuto come Digital Services Act (DSA).

Il DSA si propone di rafforzare la responsabilità e la trasparenza delle piattaforme digitali, considerando il loro crescente ruolo nell’economia digitale. L’obiettivo è quello di garantire una tutela efficace dei consumatori e dei loro diritti fondamentali online, assicurando contemporaneamente una maggiore chiarezza e una ridotta esposizione a contenuti illegali presenti sulla rete.

Il campo di applicazione del DSA coinvolge una vasta gamma di operatori del mercato digitale, quali i motori di ricerca, social network, piattaforme di e-commerce, hosting provider ecc. In questa sede ci occuperemo delle piattaforme online e degli obblighi ai quali sono soggette secondo il DSA.

Il DSA in tre passaggi per le piattaforme online

Tre sono le domande che gli operatori di piattaforme online devono porsi per capire quali obblighi si applicano alla loro attività:

  1. Cosa si intende per piattaforme online e che tipo di piattaforma online coinvolge la mia attività?
  2. A quali obblighi sono soggette le piattaforme online?
  3. Come fare?

1. PIATTAFORME ONLINE: QUALI SONO?

Per piattaforme online, ci riferiamo ai sensi dell’art. 3 lett. i) del DSA ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che conservano e divulgano informazioni su richiesta del destinatario del servizio.

Le piattaforme online coprono quindi una vasta gamma di attività; i mercati online, come e-commerce e marketplace, social media, app store, siti web e motori di ricerca, rientrano nel più ampio insieme delle piattaforme online.

Secondo la Commissione europea, ad oggi più di un milione di imprese nell’UE vendono beni e servizi tramite piattaforme online e oltre il 50 % delle piccole e medie imprese vende oltre frontiera. È infatti in questo panorama che è intervenuto il DSA, per creare uno spazio digitale più sicuro e aperto per tutti gli utenti e garantire condizioni di parità per le imprese.

2. LE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLA DSA PER LE PIATTAFORME ONLINE

Di seguito una sintesi del sistema di compliance cumulativa derivante dal DSA per le piattaforme online. Di questi adempimenti alcuni si applicano in via esclusiva alle piattaforme di e-commerce.


Tra i principali obblighi previsti dal DSA per le piattaforme online, richiamiamo

  • Norme sulla trasparenza

    La trasparenza costituisce un tema centrale nel DSA, manifestandosi come un obbligo di messa a disposizione del pubblico, di relazioni chiare sulle attività di moderazione dei contenuti, dei principali parametri utilizzati nei sistemi di raccomandazione, nonché relativamente alla pubblicità online.
  • Risoluzione stragiudiziale delle controversie 

    Ai sensi dell’art. 21, le piattaforme online assicurano che le informazioni sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie siano chiare e facilmente accessibili.

  • Segnalatori attendibili

    Si tratta dei c.d. trusted flaggers, ossia soggetti terzi ed indipendenti, con esperienza nell’attività di segnalazione, che si avvalgono di strumenti messi a disposizione dai prestatori di servizi per segnalare i contenuti potenzialmente illegali online (art. 22 DSA).

  • Pubblicità sulle piattaforme online 

    Ai sensi dell’art. 26, le piattaforme online devono garantire che i destinatari del servizio possano chiaramente identificare che si tratti di pubblicità, la persona fisica/giuridica per conto della quale la pubblicità è presentata ed i parametri utilizzati per selezionare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità.

 

Gli obblighi aggiuntivi per l’e-commerce

La sezione IV del Capo III del DSA prevede poi obblighi aggiuntivi applicabili ai fornitori di piattaforme online che permettono ai consumatori la conclusione di contratti a distanza con operatori commerciali (ad esempio marketplace, e-commerce, siti-web).

Tra i principali obblighi previsti nel DSA troviamo:

  • Tracciabilità degli operatori commerciali

    Gli operatori commerciali possono avvalersi delle piattaforme online solo previa condivisione di alcuni dati quali: dati identificativi, registrazione presso il registro imprese, autocertificazioni o altri registri pertinenti (art. 30)

  • Conformità dell’interfaccia


    dal momento della progettazione (art. 31)

  • Diritto all’informazione

    L’art. 32 prevede che nel caso in cui un fornitore venga a conoscenza di un’offerta di prodotto o servizio illegale da parte di un operatore, è tenuto a comunicarlo immediatamente ai consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio in questione.


3. COME FARE?

Per adeguarsi agli obblighi imposti dal DSA, gli operatori dovranno:

  • identificare e definire l’ambito del servizio online erogato
  • verificare gli adempimenti a cui quella specifica tipologia di servizio è sottoposta
  • analizzare le modalità con cui allo stato attuale il servizio viene erogato e rilevare le mancanze dello stato dell’arte rispetto alle previsioni normative (gap analisi)
  • pianificare l’adeguamento del proprio servizio alle previsione normative (remediation plan)

Ovviamente, l’operatore che si approcci adesso alla progettazione e realizzazione di un servizio online (come, ad esempio, un e-commerce o una piattaforma) dovrà pensare e “disegnare” il proprio servizio già tenendo in debito conto gli adempimenti previsti dal DSA.

*  *  *

Con l’imminente entrata in vigore del DSA, si attendono ulteriori sviluppi e chiarimenti sull’applicazione della normativa, che tuttavia ad oggi costituisce un testo complesso e dettagliato, con molteplici sfaccettature che richiedono un’attenta valutazione a seconda del caso.

Monitorare attentamente l’evoluzione e adattarsi alle specifiche esigenze del proprio servizio online sarà cruciale per garantire la conformità continua alla normativa comunitaria.