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Per ricorrere al subappalto necessario è sufficiente che l’intenzione risulti dal DGUE

19/12/2024
Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2024, nr. 9051

Il caso di oggi verte sul tema del subappalto "necessario" e sull'onere di dichiarazione specifica da parte dell'operatore economico.

Un Comune aveva indetto una gara d'appalto per lavori di adeguamento sismico e ampliamento di una scuola primaria. L'aggiudicataria aveva indicato nel proprio DGUE di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni della categoria OG11 (categoria scorporabile), ma senza esplicitare formalmente che si trattava di un subappalto "necessario".

La seconda classificata, contestava l’aggiudicazione sostenendo che la dichiarazione dell’aggiudicataria non fosse sufficientemente chiara da configurare un subappalto qualificatorio e chiedeva quindi l'annullamento dell'aggiudicazione.

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che la dichiarazione dell’aggiudicataria sul subappalto necessario non fosse sufficientemente specifica e disponeva l'annullamento dell'aggiudicazione e il subentro della seconda classificata nel contratto.

Avverso la sua pronuncia l’aggiudicatario ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, che ha ribaltato completamente la pronuncia del TAR.

 Il Consiglio ha infatti stabilito che, in assenza di una chiara previsione normativa o regolamentare che richieda una forma particolare di dichiarazione per il subappalto necessario, è sufficiente che l'intenzione di subappaltare risulti dal DGUE.

Dall’altro, il disciplinare di gara non richiedeva un onere formale specifico per il subappalto necessario. Ne deriva che la dichiarazione dell’aggiudicataria nel DGUE, che indicava di voler subappaltare al 100% le lavorazioni OG11, è da considerare inequivocabile e valida.

D’altronde, lo stesso principio del "favor partecipationis" tutela la partecipazione degli operatori economici alle gare senza inutili formalismi.

Con la sentenza di oggi viene indubbiamente enfatizzata una lettura sostanzialista e non formalistica delle dichiarazioni nelle gare d’appalto, per evitare esclusioni ingiustificate e promuovere una maggiore partecipazione.