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Per gli odontoiatri laureati in medicina e chirurgia l’iscrizione all’albo degli odontoiatri non è un’opzione

11/10/2022
Cass. Pen., sez. VI, 25 Luglio 2022, n. 29662

Torna all’attenzione della giurisprudenza della Suprema Corte il tema dell’esercizio abusivo della professione. La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata, in merito al caso di un medico specializzato in odontoiatria (prima, dunque, dell’introduzione dell’autonomo percorso di studi universitari in odontoiatria e protesi dentaria) che, pur mantenendo l’iscrizione all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri, non provvedeva all’iscrizione presso lo specifico albo degli Odontoiatri.

Più esattamente, la vicenda processuale nasceva dall’impugnazione della sentenza del Tribunale di Torino con la quale il professionista (medico odontoiatra), veniva assolto dal reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione). Il Tribunale motivava la decisione ritenendo che la mancata iscrizione all’albo specifico degli odontoiatri non avrebbe determinato alcun ostacolo effettivo all’esercizio del potere di vigilanza dell’Ordine professionale di appartenenza. Il ragionamento del Tribunale si basava sul fatto che il professionista sarebbe comunque stato soggetto al rispetto del codice deontologico che regola indistintamente sia la professione del medico sia quella dell’odontoiatra.

Ciò che non considerava il Tribunale di primo grado e che la Corte di Cassazione precisamente chiariva era che con l’introduzione della figura professionale dell’odontoiatra – non più qualificata come specializzazione della laurea in medicina successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 409/1985 – le condizioni per l’esercizio della suddetta professione venivano rideterminate.

Sebbene non sia questa la sede dei tecnicismi normativi, è essenziale conoscere alcuni passaggi delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo e direzionati (soprattutto) dall’intervento della Corte di Giustizia sulla legislazione italiana relativa alle modalità di accesso alla professione di odontoiatra. Tali passaggi riguardavano sia il percorso formativo che alcune incombenze (apparentemente) formali, quali l’iscrizione allo specifico albo professionale degli odontoiatri.

Infatti, se prima dell’intervento della Corte di Giustizia (da ultimo con la sentenza del 29 novembre 2001, causa C-202/99) i laureati in medicina e chirurgia specializzati in campo odontoiatrico potevano rimanere iscritti all’albo dei medici con apposita annotazione circa la specializzazione - anche dopo l’istituzione dello specifico albo degli odontoiatri presso ogni Ordine dei medici –, con l’abrogazione della normativa che consentiva tale possibilità si dovevano chiarire le categorie di soggetti ammessi all’iscrizione all’albo degli odontoiatri.

In breve, tali soggetti sono individuati dal D.Lgs. n. 277/2003 ed, in particolare i:

  • laureati in medicina e chirurgia che hanno iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980;
  • laureati in medicina e chirurgia che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che (i) hanno superato la prova attitudinale o (ii) in possesso di diplomi di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia;
  • medici che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico.

Sarebbe stato illogico non riconoscere la qualifica professionale di tali soggetti, tuttavia, secondo la Suprema Corte ciò non escludeva l’obbligo per il professionista di procedere con la formale iscrizione all’albo degli odontoiatri, quale condizione imprescindibile per l’esercizio della professione.

La Corte - condividendo il parere del Consiglio di Stato n. 2995/2004 secondo il quale per conservare lo status di medici ed esercitare come odontoiatri i professionisti devono essere iscritti ai due albi professionali – ha definito la vicenda chiarendo che

lo “status” professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione, né con la domanda o con l’accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l’effettuazione dell’iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica”.

L’iscrizione all’albo che definisce lo status professionale è infatti non solo un requisito formale, che (secondo la tesi del Tribunale) assoggetta il professionista alle regole deontologiche, ma è soprattutto un requisito sostanziale posto a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio della professione e dell’affidamento della collettività.

Alla luce di tali principi si giungeva dunque alla decisione secondo la quale è abusivo l’esercizio dell’attività odontoiatrica da parte di un soggetto laureato in medicina e specializzato in campo odontoiatrico, non iscritto allo specifico albo degli odontoiatri, perché costituisce una lesione dell’interesse della collettività, venendo meno il controllo dei soggetti preposti (in specie, la Commissione Albo Odontoiatri) circa la sussistenza e permanenza delle competenze tecniche allo svolgimento della professione odontoiatrica.