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Tanto tuonò.. che il payback si bloccò (forse!)

01/06/2023

Con Legge 26 maggio 2023 n. 56, pubblicata il 29/5 sulla G.U. ed in vigore dal 30/5 u.s., è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. 30/3/2023 n. 34 (cd. "decreto Bollette") con cui il Governo aveva cercato di disinnescare, nei mesi scorsi, la bomba “payback” che si era ritrovata fra le mani agli inizi dell’anno.

Come noto, infatti, per cercare di ripianare i gravi deficit dei bilanci regionali del 2022, causati (principalmente) dagli strascichi del fenomeno pandemico, il governo Draghi aveva “rispolverato” una vecchia disposizione del 2015 (D.L.n. 78/2015, conv. in L.n. 125/2015) che imponeva, al superamento di un certo tetto di spesa per l’acquisto di D.M., d’imputare una data percentuale (fino all’aliquota massima del 50%) a carico delle imprese fornitrici in misura pari all’incidenza percentuale del loro fatturato rispetto alla spesa regionale complessiva (per singolo anno).

Con decreto Interministeriale 6/7/2022, ma pubblicato il 15/9 u.s., il Governo aveva dunque attestato il superamento dei tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018, prevedendo poi che le singole Regioni e Provincie autonome predisponessero un Elenco delle imprese fornitrici (con i relativi importi), che dovevano essere versati entro il 15/1/2023 (poi prorogato al 30/4/2023), potendo in caso contrario procedere le amministrazioni regionali sanitarie a compensare detti loro crediti con i debiti che le medesime avevano nei confronti dei suddetti Fornitori di D.M..

L’intero mercato dei Dispositivi Medici si era sollevato, procedendo moltissime imprese del settore ad impugnare le suddette disposizioni avanti il TAR Lazio (e/o i diversi TTAARR periferici), giungendo così ad una mole di circa 5.000 ricorsi che avevano “consigliato” il nuovo Governo Meloni di approvare un Decreto Legge (n. 34/2023) in cui:

  1. venivano stanziati 1.082 milioni di euri per ridurre i deficit degli assessorati regionali alla sanità;
  2. si prevedeva che le imprese fornitrici che rinunciavano al contenzioso potevano “limitarsi” a versare il 48% dell’importo indicato nei vari Elenchi regionali entro il 30/6/2023;
  3. le imprese invece che non aderivano alla “rottamazione” rimanevano obbligate a versare quanto richiesto entro il termine del 30/4, decorso inutilmente il quale le Regioni o Provincie autonome potevano procedere alla compensazione con eventuali loro debiti e/o al recupero coattivo;
  4. quanto infine all'IVA, visto che gli importi indicati nei provvedimenti regionali risultano (erroneamente) al lordo, era previsto che le imprese che effettuavano il pagamento potessero portarsi in detrazione l'IVA scorporata.

Qualche giorno fa è stato convertito in Legge detto “decreto Bollette”, con le seguenti precisazioni:

1) innanzitutto la frase "che rinunciano al contenzioso" è stata sostituita da "che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali ..." da cui si può desumere che, parlando il Legislatore di "ricorsi" al plurale (e non piu' di "contenzioso" al singolare), sia sottintesa la facoltà dei fornitori/ricorrenti di poter rinunciare (anche solo) ad uno o piu' ricorsi incidentali (avverso qualche Regione) senza dover necessariamente rinunciare al ricorso introduttivo generale;

 2) il versamento del 48% deve poi avvenire entro il 30/6 ed essere accertato dalle Regioni, che devono comunicarlo al TAR Lazio, con l'estinzione del giudizio (spese compensate) e con l'espressa previsione che il versamento eseguito preclude "ogni ulteriore azione giurisdizionale" da parte del fornitore di DM;

3) le Regioni sono poi tenute a comunicare a tutte le fornitrici di DM  l'ammontare dell'IVA  "sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse [.] nei confronti del S.S.N." ed indicare in modo separato l'importo del bene da quello del servizio.     

Partendo da questa ultima disposizione si deve quindi presumere che ogni singolo fornitore di D.M.:

 - se aderisce alla "rottamazione" è tenuto a pagare entro il 30/6, ciò estinguendo ogni suo debito nonchè pendenza giudiziale;

 - se invece non aderisce deve allora attendere che ogni Regione e Provincia autonoma comunichi il nuovo importo dovuto (al netto della riduzione sia dei 1.085 milioni stanziati nonchè del complessivo ammontare dei versamenti eseguiti da chi aderirà alla "rottamazione"), importo che peraltro dovrà necessariamente distinguere il costo del bene da quello del servizio ma (soprattutto) tenere separata la voce dell'IVA.

Il Legislatore, peraltro, NON abroga espressamente il termine del 31/5 per il pagamento (in caso di non adesione) ma NON dispone tuttavia neppure un termine obbligatorio entro cui dover dichiarare d’aderire alla "rottamazione".

Ciò posto dunque, nonchè tenuto conto della necessaria attesa della comunicazione regionale  relativa alla nuova quantificazione del debito-payback, si può dunque ritenere per ora sospeso  per ogni fornitore di D.M qualsiasi obbligo di versamento.