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La partecipazione dell’O.E. alla gara non può tradursi in una indiscriminata divulgazione dei suoi segreti industriali o commerciali
Con la sentenza in rassegna trova conferma la ratio legis della disciplina dell’accesso agli atti di gara secondo la quale non si può fare un uso emulativo del diritto d’accesso allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri operatori economici.
Con la sentenza oggi in commento l’appellante intendeva ottenere la riforma dell’ordinanza con la quale il Tribunale Amministrativo di prime cure aveva respinto la sua istanza ex art. 116 c.p.a. sull’assunto secondo il quale “l’accesso agli atti di gara non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali e il diritto all’esercizio del c.d. ‘accesso difensivo’ l’accertamento dell’eventuale ‘nesso di strumentalità’ esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate”.
Secondo l’appellante, il giudice di primo grado aveva errato nel non riconoscere la prevalenza del suo diritto all’accesso agli atti di gara, in tesi funzionale alla difesa dei suoi diritti, rispetto all’esigenza di riservatezza e segretezza opposte dalle controinteressate. Del resto, sempre a detta dell’appellante, la partecipazione alle gare pubbliche comporterebbe l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza e imparzialità connotanti la selezione, con inevitabile accettazione anche del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale.
Il Collegio adito in secondo grado condivide invece quanto affermato dal giudice di prime cure e dà continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente in subiecta materia quanto ai rapporti tra accesso difensivo e tutela dei segreti industriali e commerciali.
Nello specifico, il Consiglio di Stato afferma chiaramente che la scelta (meritevole) di prendere parte ad una procedura competitiva non può implicare una indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali – almeno in principio – devono rimanere sottratti ad ogni forma di divulgazione.
Del resto, l’accesso nella materia degli appalti pubblici è strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in giudizio” conseguendone che, al fine d’esercitare il diritto all’ostensione di informazioni contenenti eventuali segreti tecnici e commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, quanto piuttosto la concreta necessità (da riguardarsi in termini di “stretta indispensabilità”) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.
Nel caso di specie, al contrario, l’appellante non aveva dimostrato nulla sulla effettiva utilità di ottenere la documentazione richiesta in versione integrale; inoltre, il parziale oscuramento dei documenti consegnati riguardava solo parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria rispetto alle quali l’appellante non aveva poi fornito alcuna prova circa la loro rilevanza nell’aggiudicazione dell’appalto.
Rivelandosi dunque quello dell’appellante un interesse all’accesso meramente “astratto”, bene ha fatto il giudice di primo grado a negare l’accesso evidenziando il mancato superamento della c.d. prova di resistenza nonché l’insussistenza dell’interesse all’accesso in capo alla ricorrente.