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Partecipazione di ati: corrispondenza tra quote di partecipazione e di esecuzione dell'appalto

14/05/2013

[T.A.R. Lombardia, Milano, III°, 4/4/2013, n. 842]

Anche nel settore dei servizi si applica il principio generale della piena corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo e le quote di esecuzione dell'appalto; la sentenza del TAR Milano, n. 842/2013 è infatti espressione di un ormai recente orientamento giurisprudenziale concorde nell'ammettere l'estensione di quanto statuito dall'art. 37, comma 13, Dlgs. n. 163/06 (“I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”) a qualunque settore degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture).

L'A.t.i. offerente dovrà quindi indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente che quelle di 'esecuzione dell'appalto, che dovranno essere pienamente corrispondenti alle prime e la stazione appaltante avrà in tal modo la possibilità di verificare la coerenza dei requisiti di qualificazione delle imprese associate con l'entità delle prestazioni dalle stesse assunte, il tutto finalizzato ad impedire che il raggruppamento sia utilizzato non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull'interesse pubblico.