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Partecipazione ad una gara di appalto di un'impresa in concordato preventivo

27/11/2013

TAR Bolzano, ordinanza cautelare n. 135/2013
Nel caso in esame i ricorrenti chiedevano l'annullamento, previa sospensione, dell'aggiudicazione a favore di un'ATI, la cui mandataria aveva presentato domanda di concordato preventivo.
Il Tribunale adito rileva come, a seguito della riforma dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, sia stata introdotta la facoltà per un'impresa assoggettata ad una procedura ex art. 168 bis L.F. di partecipare e vedersi aggiudicare una gara di appalto.
Si tratta del c.d. concordato in continuità e la ratio della norma è indubbiamente quello di garantire il giusto equilibrio tra l'interesse e l'esigenza pubblica che gli appalti vengano eseguiti da imprese solide ed in grado di portarli a termine e, dall'altro, l'interesse ed il diritto individuale dell'impresa in crisi di poter continuare la propria attività imprenditoriale.
Prendendo spunto dagli adempimenti imposti dall'art. 186-bis comma 4, il TAR Bolzano stabilisce che l'impresa in crisi dovrà prima depositare la richiesta di concordato ed il piano di risanamento presso il tribunale fallimentare e solo dopo potrà partecipare in qualità di impresa mandante, non di capogruppo, alla gara di appalto, presentando la documentazione integrativa prevista dall'art. 186-bis, comma 4.
I giudici di Bolzano fissano dunque sia una sequenza temporale degli adempimenti richiesti, sia il divieto per l'impresa in crisi di assumere le vesti di impresa mandataria.