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Il Parlamento approva le direttive a tutela degli acquisti di beni e servizi online ed offline da parte dei consumatori
Direttiva sui contenuti digitali
Direttiva sulle vendite dei beni
Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 26 marzo un pacchetto di norme volte a rafforzare la tutela dei consumatori negli acquisti sia online che tramite i canali tradizionali.
Le due direttive sui contenuti digitali e sulla vendita di beni fanno parte della strategia per il mercato unico digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e ai servizi online in tutta Europa.
Le nuove leggi armonizzano i principali diritti contrattuali, quali i mezzi e le modalità di ricorso e di rimborso a disposizione dei consumatori.
Le norme sui contenuti digitali mirano a garantire che chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà finalmente protetto qualora l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso.
Il testo prevede che qualora il contenuto digitale difettoso non sia correggibile o sostituibile in un tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto ad una riduzione di prezzo o al rimborso integrale entro 14 giorni. E’ prevista la presunzione che il difetto sussista già se il difetto si manifesta entro un anno dalla fornitura, senza che il consumatore ne debba fornire la prova.
Il diritto di garanzia anche per gli acquisti di contenuti digitali non può essere inferiore a due anni.
In considerazione del sempre maggiore valore economico che stanno assumendo i dati personali, particolarmente interessante è la previsione che riconosce pari diritti a quei consumatori che forniscono i propri dati personali in cambio di contenuti o servizi digitali; il rilascio dei propri dati personali viene di fatto riconosciuto, qual è in effetti, come una controprestazione equivalente al pagamento e conseguentemente all’utente vengono riconosciute le medesime tutele.
La direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti o servizi acquistati sia on line che in un negozio tradizionale.
Il commerciante sarà in ogni caso, qualunque sia il canale di vendita, responsabile qualora il difetto del prodotto si manifesti entro 2 anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto.
La nuova normativa prevede che i consumatori che acquistano beni con elementi digitali avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante tutto “il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base alla tipologia e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.
Entrambe le direttive dovranno essere sottoposte all’approvazione formale del Consiglio dei Ministri dell’UE, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla GUCE e dovranno essere attuate dagli Stati membri entro 2 anni; conoscerne il contenuto in anticipo però è fondamentale per i professionisti al fine di pianificare le proprie strategie commerciali.