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Parità di genere e appalti pubblici

21/03/2023
TAR Lazio, sez. V, 8 /03/2023, n. 3873

Il recente art. 47, comma 4 (“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”) del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni Bis”) ha introdotto per la prima volta in capo agli operatori economici che partecipano a gare relative a contratti pubblici PNRR e PNC un esplicito obbligo di rispettare le percentuali di donne in ruoli apicali e l’assenza di verbali di discriminazione di genere.

Nella causa oggi in esame l’odierna ricorrente, posizionatasi seconda in graduatoria, impugnava il provvedimento d’aggiudicazione ritenendo che i criteri di selezione utilizzati dalla Stazione Appaltante atti ad assicurare il rispetto della parità di genere non avrebbero dovuto trovare applicazione trattandosi di gara non finanziata con fondi europei.

Poiché, quindi, la procedura di gara non era finanziata da fondi europei, la Stazione appaltante non avrebbe potuto inserire i suddetti criteri premiali.

Tuttavia, il TAR Roma rigetta il ricorso dimostrando come, invece, il rispetto della parità di genere ben può trovare applicazione in qualsiasi gara.

Difatti, la facoltà riconosciuta alle Stazioni Appaltanti di inserire clausole propedeutiche alla tutela dell’uguaglianza di genere è certamente anteriore al Decreto Semplificazioni Bis e trova il suo riferimento normativo in almeno due articoli del D.lgs. 50/2016.

Da un lato, ai sensi dell’art. 30 co. 1 il principio di economicità può essere sempre subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti nel bando ispirati a esigenze sociali; dall’altro, l’articolo 95, co. 6 lettera a) prevede che fra i criteri di valutazione di un’offerta possa rientrarvi “la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali”.

Ecco allora che la scelta compiuta in sede di redazione del bando di gara di premiare i concorrenti che abbiano investito sulle misure atte a scongiurare discriminazioni fondate su ragioni di genere è sempre legittima a prescindere dalla tipologia di finanziamento coinvolto nell’indizione della gara.