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Orario continuato tutto l’anno in farmacia: nuovi orientamenti alla luce delle ultime dinamiche economiche e normative
Sentenza Tar Lombardia – Brescia, sez. II, n. 787, 08.05.2012
Anche per le farmacie private cominciano a concretizzarsi ipotesi di orari di apertura più flessibili. Il canonico orario di apertura delle farmacie private, solitamente uniformato a quello degli esercizi commerciali, pare lasciare spazio all’orario continuato, in favore delle esigenze e dei ritmi di vita sempre più frenetici delle popolazioni di riferimento. In questa direzione sembra orientarsi la recentissima sentenza del Tar Lombardia – sede di Brescia n. 787 del 08.05.2012. Di seguito, la vicenda da cui ha avuto origine la pronuncia. Nell’anno 2010 il titolare di una farmacia privata, situata a Brescia, chiedeva alla ASL competente per territorio di poter praticare, anziché l’orario di apertura tradizionale (con apertura per ore n.48 settimanali), gli orari massimi riservati alle farmacie site in località turistiche (e, cioè, apertura per ore n. 54 settimanali con orario continuato dal lunedì al venerdì). La ASL rigettava però la richiesta, sostenendo che non vi fossero i presupposti richiesti dalla legislazione regionale per il prolungamento dell’orario. Nello specifico si negava che l’area ove era situata la sede farmaceutica potesse qualificarsi come zona a primaria vocazione turistica (ove, per l’appunto, la maggior affluenza stagionale di pubblico giustifica l’osservanza di orari di apertura più prolungati). L’anno dopo l’istanza veniva rinnovata e nuovamente rigettata, sempre in base alle medesime motivazioni. Questa volta, il titolare della sede farmaceutica proponeva ricorso al Tar, sostenendo come, non solo l’area di riferimento andasse inquadrata tra gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, ma come, in ogni caso, i provvedimenti assunti dall’ASL si ponessero in contrasto con le politiche comunali di conciliazione casa – lavoro, tese invece a garantire una maggior flessibilità negli orari di apertura in favore delle esigenze dei cittadini lavoratori. E il Tar ha dato ragione alla farmacia. Innanzitutto, contrariamente a quanto asserito dall’ASL, il Tribunale ha qualificato l’area della città di Brescia come area soggetta ad un considerevole afflusso e/o passaggio costante di visitatori. Di qui, secondo il Tribunale, la possibilità di includere Brescia tra le realtà turistiche non stagionali. Secondariamente, il Collegio adito ha precisato che le norme regionali disciplinanti gli orari di apertura delle farmacie debbano essere oggi letti alla luce delle modifiche intervenute nella realtà normativa e, soprattutto, economica. Come sottolineato in primo luogo dalla AGCOM, infatti, oggi le farmacie devono scontrarsi anche con le parafarmacie, che si contendono alcuni ambiti di guadagno economico con le prime. Il Tribunale si è pertanto allineato agli orientamenti dell’AGCOM, secondo la quale occorre oggi rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie che, in un contesto di sempre maggior concorrenza, devono poter difendersi “ad armi pari”. Dall’altro lato, precisa il Tribunale, la maggior flessibilità negli orari di apertura sarebbe anche idonea a favorire maggiormente i cittadini, nelle vesti di consumatori, dal punto di vista della competizione sui prezzi e della varietà dei servizi offerti. In poche parole, a giudizio del Tar, le esigenze di tutela della salute dei cittadini non sono incompatibili con maggiori livelli di concorrenza nella vendita dei farmaci. Ergo, nel caso in esame, la normativa regionale di riferimento deve essere interpretata nel senso più favorevole all’incremento degli orari tradizionali di apertura delle farmacie.