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Oneri sicurezza: non è ancora chiaro se è obbligatorio indicarli oppure no

27/10/2013

CONSIGLIO STATO III° 18/10/2013, N. 5070

In una gara indetta per la fornitura di un prodotto veniva contestata all'aggiudicataria la mancata indicazione, nella propria offerta economica, dell'ammontare degli oneri di sicurezza dell'appalto che, sebbene la lex specialis non lo prevedesse espressamente, secondo l'appellante andavano comunque separatamente annotati. Questo in quanto lo scorporo dei cd. “oneri specifici” di sicurezza consentono alla P.A. appaltante di valutare la congruità delle proposte formulate dai concorrenti, da cui ne consegue che la loro indicazione costituisce un elemento essenziale delle offerte stesse e la cui mancanza, di conseguenza, deve comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis D.Lgs.n. 163/06.
Il Consiglio di Stato non nasconde la mancanza d'univocità di posizioni giurisprudenziali al riguardo ma ritiene tuttavia, nei settori diversi da quello dei lavori pubblici (ove vige la specifica regola ex art. 131 Codice appalti), come proprio in ragione della mancata sussistenza di una specifica norma che commini l'esclusione nel caso d'assenza di determinazione dei costi della sicurezza, il loro ammontare non possa di per sé ritenersi “essenziale” ma che rilevi se – e solo se – l'offerta in questione venga poi accertata come anomala.
In altri termini secondo il Consiglio di Stato la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, nel caso in cui non vengano espressamente richiesti in lex specialis, non assume alcun rilievo a meno che l'offerta medesima non risulti anomala, nel qual caso dovendosi allora accertare la congruità della proposta economica e, allorquando si rinvenga la mancata indicazione di detti oneri, solo allora l'amministrazione appaltante potrà legittimamente procedere all'esclusione del concorrente.
Si rammenti come la questione dell'obbligatorietà dell'indicazione degli oneri di sicurezza è questione annosa e solo di recente ha dato adito a pronunce contrastanti dello stesso Consiglio di Stato, addirittura della medesima III° sezione, quali la sentenza 3/7/2013, n. 3565, la 10/7/2013, n. 3706 nonché l'ordinanza 19/7/2013, n. 2801, quadro giurisprudenziale che oggi si arricchisce di questo nuovo contributo; non si nasconde che l'approccio “sostanzialistico” della sentenza in commento è apprezzabile nella misura in cui mira a superare quel concetto di “corsa ad ostacoli” che sempre piu' rischiano di diventare le gare d'appalto, allorquando le PP.AA. appaltanti non dispongono di norme partecipative chiare ed esaustive; per questo motivo è certamente auspicabile al piu' presto un intervento legislativo al fine di scogliere questo nodo interpretativo che, con sempre maggior frequenza, rende difficile l'attività del concorrente – nonché quella della P.A. appaltante – in fase di partecipazione alle pubbliche gare.