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ONERI SICUREZZA: negli appalti sanitari non vi l’obbligo d’indicazione se la lex specialis non lo prevede

08/12/2013

T.A.R. Torino I° 22/11/2013, n. 1254
La questione relativa all'obbligo (o meno) d'indicazione degli oneri di sicurezza nelle offerte di gara si arricchisce di un nuovo contributo, rappresentato da una pronuncia del TAR Torino che, nel caso di un appalto di servizi di sicurezza, antincendio, vigilanza e portierato (tipologie tutte ricomprese nell'elenco di cui all'alleg. IIB del Codice appalti), ha stabilito come non possa trovare applicazione l'intero corpus del D.Lgs.n. 163/2006 (e quindi, in particolare, gli artt. 86, commi 3bis e3ter ed 87 del D.Lgs.n. 163/2006 relativi agli oneri di sicurezza) in quanto, ai sensi dell'art. 20 dello stesso Codice appalti, nelle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'alleg. IIB si devono applicare solo gli artt. 65, 68 e 225 del D.Lgs.n. 163/2006. Nel caso in questione la stazione appaltante non aveva previsto, in lex specialis, l'obbligo d'indicazione degli oneri di sicurezza nelle offerte ed i giudici piemontesi, richiamandosi a due precedenti del Consiglio di Stato (III°, 10/7/2013, n. 3706 e III°, 18/10/2013, n. 5070) sono giunti alla conclusione che la mancata indicazione di detti oneri da parte di una concorrente non possa comportare la sua esclusione in quanto trattasi appunto di una gara per l'affidamento di servizi di cui all'alleg. IIB.