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ONERI SICUREZZA INTERNI: non obbligatori se non espressamente richiesti

28/04/2014

In una controversia insorta per l'affidamento di alcuni servizi il TAR Roma ha avuto modo di prendere posizione sull'annosa questione relativa all'obbligatorietà d'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali fin dalla fase di predisposizione delle offerte di gara.

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato (III°, 23/1/2014, n. 348) aveva stabilito che, indipendentemente dalla richiesta o meno in lex specialis, sussisteva in capo ai concorrenti comunque l'obbligo di indicare nelle proprie offerte tanto gli oneri da interferenze che quelli cd. Interni (o aziendali).

Il TAR Roma, tuttavia, ritiene d'aderire alla posizione assunta successivamente dalla medesima sezione del Consiglio di Stato (III°, 4/3/2014, n. 1030) secondo cui invece, nelle gare non aventi ad oggetto lavori pubblici ed in cui la lex specialis non contiene un'espressa comminatoria per la mancata indicazione degli oneri aziendali, la loro omessa annotazione non può assolutamente comportare, di per sé, l'esclusione dalla gara, in quanto nessuna specifica normativa - né il Codice appalti, né la disciplina speciale di gara (nel caso in questione) - dispone in tal senso.

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, dunque, rileva solo nell'ipotesi in cui l'offerta della società dovesse risultare anomala; in tal caso allora la concorrente “accertata” sarà obbligata ad “esplodere” la propria offerta, che necessariamente dovrà contenere – anche se, fino a quel momento, non espressamente esplicitati - detti oneri di sicurezza “interni”, legittimando in caso contrario il provvedimento d'esclusione a carico di tale società.