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ONERI DI SICUREZZA: FINALMENTE IL CONSIGLIO DI STATO INDIVIDUA, CON ESTREMA CHIAREZZA, LE DUE CATEGORIE NECESSARIE

06/02/2012

[Consiglio Stato, III°, 19/1/2012, n. 212]

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito con estrema precisione una questione spesso oggetto di controversie; e stato infatti definitivamente messo in chiaro come gli oneri di sicurezza - sia nel comparto dei lavori, sia in quello dei servizi e forniture - siano due, ben distinti tra loro: vi sono infatti a) gli oneri finalizzati all'eliminazione da rischi di interferenze, che devono essere necessariamente quantificati dalla Stazione appaltante nel D.U.V.R.I. (allegato ai documenti di gara oppure il cui importo dev'essere indicato nella lex specialis) e che, in quanto fissi per tutte le concorrenti, non possono essere oggetto di alcun ribasso, e b) gli oneri aziendali specifici di ogni concorrente, ovvero i costi specifici connessi all'attivita delle singole imprese concorrenti e che devono quindi essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere delle PP.AA. appaltanti di valutarne la congruita rispetto all'offerta nonche all'oggetto di gara, in quanto la misura di detti oneri "aziendali" puo variare, trattandosi di costi il cui ammontare e determinato - da ciascun concorrente - in relazione alle altri voci di costo della singola offerta.