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Omissioni nella cartella clinica
20/01/2010
Cassazione Civile - Sezione III, Sent. n. 20101 del 18.09.2009
Omissioni e irregolarita in cartella clinica consentono di presumere la responsabilita del sanitario.
Cosi ha sancito la Cass Civ 20101/2009 affermano che ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2 il medico (e l'odontoiatra) hanno l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto delle cartelle cliniche, venendo a configurarsi in carenza un difetto di diligenza.
La circostanza poi che in cartella clinica non risultino segnati alcuni passaggi dell'iter di cura non dimostra in alcun modo la carenza del nesso di causalita tra cure e danno, anzi secondo la Cassazione rappresenta proprio in indizio di colpevolezza consentendo il ricorso alla prova presuntiva.