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OK alla spendita da parte del consorzio dei requisiti premianti appartenenti alle consorziate esecutrici

18/04/2024
Elisa Colona
TAR Lazio-Roma, sez. III-quater, 9/4/2024 n. 6825

Con una recentissima pronuncia, il Tar capitolino ha allargato le maglie dell’istituto del cumulo alla rinfusa, riconoscendone l’applicabilità anche ai consorzi di società cooperative.

La vicenda giudiziaria traeva origine dall’impugnazione da parte di una concorrente, dell’aggiudicazione disposta a favore di un terzo.

La ricorrente, tra gli altri motivi, censurava l’assegnazione del punteggio aggiuntivo di due punti premio al consorzio aggiudicatario ritenendo che questi fosse privo (in proprio) del requisito che ne consentiva l’ottenimento. La lex specialis, infatti, prevedeva l’assegnazione di un punteggio premiale nel caso di dimostrata “percentuale di donne in ruoli apicali (CdA, amministratori e dirigenti), non inferiore al 40%”.

Secondo la prospettazione di parte, la Stazione appaltante, avrebbe illegittimamente avallato l’utilizzo del cumulo alla rinfusa operato mediante “spendita dei requisiti premiali delle consorziate esecutrici” ad un consorzio di cooperative ex art. 45 comma 1, lett b. D.lgs. 50/2016, sebbene trattasi di facoltà riconosciuta esclusivamente ai consorzi ordinari dalla normativa vigente.

I giudici respingevano la doglianza della ricorrente, sia per errata ricostruzione fattuale ma anche per un’inadeguata ricostruzione in diritto.

Il Collegio osservava, anzitutto, che la presenza del 50% del sesso femminile nei ruoli apicali, in capo al consorzio, fosse perfettamente dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio dall’aggiudicataria ma che, ad ogni modo, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi sull’art. 45 comma 1 D.lgs. 50/2016, il Consorzio di società cooperative dovrebbe possedere in proprio i requisiti di qualificazione senza possibilità di far ricorso al c.d. cumulo alla rinfusa.

Nel caso di specie non si trattava di requisiti di partecipazione/qualificazione, bensì di un requisito che avrebbe consentito all’operatore di conseguire dei punti extra ed inoltre, come evidenziato dai giudici, la lex specialis non specificava nulla a riguardo, men che meno che il requisito dovesse essere posseduto in proprio dal Consorzio.

Anzi, la possibilità di attribuzione del punteggio anche in caso di possesso del requisito in capo alle Consorziate esecutrici, era stata confermata dalla Stazione appaltante in sede di chiarimenti.

La scelta discrezionale della S.A., fra l’altro, risultava pienamente coerente con la ratio sottesa all’individuazione dei requisiti premiali, ossia quella di far emergere le ditte che dimostrano le migliori capacità proprio rispetto all’esecuzione del contratto.

Secondo la ricostruzione dei giudici, dunque, quando siano in questione requisiti premiali, non sussiste alcuna violazione della disciplina del cumulo alla rinfusa e dei connessi limiti, essendo questi riferiti esclusivamente ai requisiti di partecipazione.

Naturalmente, sempre che la legge di gara non contenga specifiche preclusioni.