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OFFERTA PARI A ZERO: inammissibile
Cons. Stato, 1/4/2016, n. 1307
In un appalto di servizi integrati per la gestione e manutenzione full risk di tecnologie biomedicali la formulazione di un'offerta pari allo zero, anche se relativa ad una sola delle voci che compongono la proposta economica, può essere molto rischiosa, anzi comporta certamente l'esclusione dalla gara.
E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che, pur ammettendo come si rinvengano sull'argomento diversi orientamenti - l'uno che giudica ammissibile le offerte di cui una voce è pari allo zero (Cons.St., VI°, n. 5583/2009 e V°, n. 3435/2007), l'altro che ne nega invece l'accettabilità (Cons.St., III°, n. 177/2013 e V°, n. 4624/2010) – nonché partendo dal presupposto che la lex specialis della gara in questione chiedeva la quotazione singola del “canone base”, del prezzo dei consumabili, del “prezzo di gestione“ ecc., ha ritenuto che l'applicazione ad ogni singola voce d'offerta della formula del punteggio economico può comportare, se alcune sottovoci sono pari allo 0, un errato andamento della gara, potendosi anche ipotizzare il rischio di comportamenti collusivi.
Ma il vero motivo per cui l'esclusione dev'essere disposta risiede nel fatto che la mancanza di alcune quotazioni configura una vera e propria offerta parziale, sussistendo quindi la carenza di uno degli elementi “essenziali” di cui all'art. 46, comma 1bis D.Lgs.n. 163/2006, tale dunque da motivare correttamente il provvedimento espulsivo.
Nè risulta possibile applicare il principio del soccorso istruttorio, in quanto trattasi di una carenza non relativa alla documentazione partecipativa ma alla stessa offerta di gara.
In conclusione, quindi, sono da evitarsi quelle offerte che, se anche possa risultare commercialmente giustificabile la formulazione di un'offerta per alcune voci pari a zero, secondo le rigide leggi degli appalti ciò configura senza dubbio un profilo d'inaffidabilità ma, sopratutto, denota una mancanza di un elemento essenziale di per sé valido motivo d'esclusione.