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Le nuove Linee Guida sulla Telemedicina: dalla identificazione delle prestazioni sanitarie a distanza alla loro entrata nel Servizio Sanitario Nazionale
La conferenza Stato-Regioni lo scorso 17 dicembre 2020 ha approvato il documento predisposto dal Ministero della Salute recante le “Indicazioni nazionali per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina”.
Il documento, che modifica e aggiorna le precedenti “Linee di indirizzo nazionale sulla telemedicina” pubblicate nel 2014, introduce una serie di importanti novità per i soggetti che, nell’ambito dell’assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, intendono implementare all’interno della propria organizzazione un sistema in grado di erogare prestazioni a distanza.
Più esattamente, il documento riserva una prima parte dedicata all’individuazione delle prestazioni di telemedicina e, altresì, alle regole generali da osservare per l’erogazione delle prestazioni a distanza.
Nella seconda parte, invece, vengono indicati una serie di elementi e requisiti necessari per l’erogazione pratica delle attività sanitarie a distanza che, per alcune peculiarità e (purtroppo) criticità, meritano certamente un apposito approfondimento.
Con la presente introduzione alle nuove Linee Guida, ci si soffermerà per ora sul novellato sistema regolatorio della disciplina.
Le recenti Linee guida, soffermandosi in particolare sull’attività ambulatoriale, definiscono innanzitutto le prestazioni “eseguibili” in telemedicina, precisandone alcune caratteristiche non presenti nella precedente classificazione del 2014. In dettaglio è possibile distinguere:
La televisita
definita un atto medico attraverso cui il professionista interagisce a distanza, in tempo reale, con il paziente eventualmente con il supporto di un care-giver. Al riguardo, il documento:- per la prima volta, ne viene dichiarata espressamente la conformità al codice di deontologia medica, laddove quest’ultimo statuisce che la televisita non possa essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita in presenza;
- prevede che possono essere erogate in televisita le prestazioni ambulatoriali non esigenti la completezza dell’esame obiettivo del paziente;
- statuisce che ogni televisita sia refertata;
- rileva l’obbligo dell’adesione preventiva del paziente allo svolgimento della prestazione a distanza.
Il teleconsulto medico
è un atto medico mediante il quale il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare circa un caso clinico, attraverso la condivisione telematica di tutti i dati clinici del paziente.Analogamente a quanto avviene per la televisita, al teleconsulto può anche partecipare il paziente, configurandosi in questo caso un c.d. “teleconsulto multidisciplinare”.
Tuttavia, nel tentativo di differenziare il teleconsulto dalla televisita (che possono erroneamente considerarsi sinonimi), il documento il teleconsulto contribuisce alla definizione del referto redatto al termine della televisita, ma non dà luogo ad un referto autonomo;
La teleconsulenza medico-sanitaria
costituisce una attività sanitaria, non necessariamente medica, che si svolge a distanza tra professionisti, a volte con la presenza del paziente, con responsabilità diverse rispetto al caso specifico. Le Linee guida evidenziano come una tale prestazione a distanza:- sia caratterizzata dalla videochiamata;
- debba essere sempre programmata non potendosi utilizzare per surrogare le attività di soccorso.
La teleassistenza da parte di professioni sanitarie
è un atto relativo alla professione sanitaria interessata al caso specifico e si basa sull’interazione a distanza tra professionista e paziente per tramite di una videochiamata e l’eventuale condivisione di dati, referti o immagini.A tal proposito viene chiaramente ammessa la possibilità di utilizzare idonee app per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività specifiche.
La telerefertazione
è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale, il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazioni;
Il triage o la consulenza telefonica:
sono delle attività effettuabili dai medici e dagli operatori sanitari volti a indicare al paziente il percorso diagnostico/terapeutico più appropriato e l’eventuale necessità di effettuare una visita in tempi celeri o meno.Le nuove Linee guida specificano che tali attività non sono attività riconducibili alla telemedicina.
Le Linee guida hanno poi il merito di ricondurre, per la prima volta, le attività di telemedicina ai Livelli essenziali di assistenza, nonché di assoggettare le stesse alle regole amministrative del Sistema Sanitario Nazionale, in termini di tariffa, modalità di rendicontazione e compartecipazione alla spesa.
Più esattamente, vengono definite le regole con riferimento:
- al sistema remunerativo/tariffario: si precisa come a tutte le prestazioni a distanza debba essere applicato il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta l’accesso ai Livelli essenziali di assistenza per l’erogazione delle medesime prestazioni a livello “tradizionale”, ivi incluse le norme per l’eventuale compartecipazione alla spesa;
- alla prescrizione: il medico prescrittore richiede una prestazione senza il dettaglio delle modalità di erogazione, qualora però egli abbia necessità di specificare che la prestazione debba essere erogata a distanza potrà riportare nel campo note o quesito diagnostico tale indicazione. La prestazione richiesta deve fare riferimento all’elenco delle prestazioni già presenti sul nomenclatore tariffario;
- alla prenotazione: le prestazioni vengono richieste e prenotate dallo specialista e il sistema di prenotazione CUP dovrà assicurare la gestione delle prenotazioni relative sia alle prestazioni in presenza, sia alle prenotazioni a distanza. Solo lo specialista può decidere le modalità di erogazione delle prestazioni prenotabili e non l’addetto allo sportello;
- alla rendicontazione: analogamente a quanto accade per le prestazioni erogate in modo tradizionale, anche per le prestazioni di telemedicina è necessario rendicontarne il flusso in termini di attività e di referto, secondo le specifiche regionali, al fine di garantire il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario.
Infine, il nuovo sistema di regole volto a disciplinare le attività di telemedicina introduce l’adesione informata del paziente ai servizi sanitari a distanza e, altresì, precisa gli estremi della responsabilità sanitaria durante l’erogazione di tale tipologia di prestazioni.
In specie:
- con riferimento all’adesione informata del paziente, le Linee guida rilevano che l’attivazione dei servizi a distanza presuppongono sempre una accettazione preventiva e informata, quindi consapevole, del paziente. Tale adesione è volta a confermare la disponibilità di un contatto telematico per la interazione documentale con il professionista e accedere così a un sistema di comunicazione remota, secondo le specifiche tecniche e le normative in materia di privacy e sicurezza;
- con riferimento alla responsabilità sanitaria per le prestazioni a distanza, il documento è lapalissiano nello specificare che “agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell’esercizio della propria professione, tenendo conto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati”.
Dunque, alle attività sanitarie in telemedicina si applicano tutte le norme legislative e deontologiche proprie delle professioni sanitarie.
In ragione di quanto detto sin qui, si può concludere affermando che il novellato sistema di regole dedicato alla telemedicina riconosce (finalmente) essere le prestazioni sanitarie a distanza, non solo una modalità alternativa di erogare le prestazioni “ordinarie”, ma delle vere e proprie prestazioni sanitarie con un esplicito tariffario e, più in generale, una “autonoma” dignità regolatoria.
Un'ultima considerazione
Peccato che il nuovo perimetro dedicato alla telemedicina dalle recenti Linee Guida non si soffermi ad analizzare gli erogatori privati e, soprattutto, non ci sia alcun cenno ai nuovi modelli di business che si sono sviluppati in maniera veramente importante nell’ultimo anno.
È sotto gli occhi di tutti infatti come stiano proliferando piattaforme sanitarie di servizi e/o i “ambulatori virtuali”, le cui regole sono a tutt’oggi un po’ evanescenti.
Rubrica "Sanità Digitale e Intelligenza Artificiale"
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