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Non valgono più i 30 giorni per impugnare, adesso sono 45

06/05/2021

Cons.St., V, 16/04/2021 n. 3127

La seconda classificata in una procedura impugnava il provvedimento d’aggiudicazione contestando il punteggio tecnico conseguito dalla vincitrice, ma quest’ultima sollevava eccezione di tardività del ricorso in quanto notificato oltre i 30 gg dall’avvenuta conoscenza del provvedimento d’aggiudicazione da parte della ricorrente.

L’adito T.A.R. accoglieva detta eccezione e dichiarava dunque il ricorso irricevibile.

Il Consiglio di Stato, investito della vicenda, rinviava la questione all’Adunanza Plenaria che, con la nota sentenza n. 12 del 2/7/2020, proponeva la corretta lettura delle norme concernenti la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara, disponendo quindi il rinvio alla Sezione semplice dello stesso Consiglio di Stato per assumere la decisione finale sul merito della causa.

La citata pronuncia n. 12/2020 della Plenaria prevede, come noto, che la data da cui far decorrere il termine impugnatorio dell’aggiudicazione possa cambiare in base alla diversa conoscenza degli atti di gara e, più precisamente:

  • dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara ai sensi dell’art. 29, comma 1 D. Lgs. 50/2016;
  • dall’acquisizione, per richiesta di parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016;
  • dalla comunicazione o pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara;
  • nel caso d’istanza d’accesso agli atti dal momento in cui è disposta l’ostensione; più nello specifico: nel caso in cui la P.A. rifiuti o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine può prolungarsi fino a quando l’interessato non abbia effettivamente ottenuto la documentazione richiesta, in caso contrario il termine si dilata di soli 15 giorni.

Il caso di specie trova corretto inquadramento proprio in quest’ultima fattispecie poiché, per proporre ricorso, la seconda classificata aveva dovuto inviare istanza d’accesso alla P.A. per conoscere l’offerta dell’aggiudicataria, istanza che la Stazione Appaltante aveva riscontrato nel giro di pochi giorni (precisamente 6 gg.).

Ciònondimeno la ricorrente, proprio in ragione del fatto che la sua impugnazione si basava su censure all’offerta tecnica dell’avversaria - la cui conoscenza era avvenuta solo all’esito dell’istanza d’accesso – “usufruiva” per tale motivo di un lasso di tempo per l’impugnazione NON più pari a (soli) 30 gg. bensì a 45 gg. decorrenti dalla comunicazione della mera aggiudicazione.

Specifica difatti il Consiglio di Stato che “una volta avuta conoscenza del provvedimento d’aggiudicazione in una delle diverse modalità possibili, il concorrente è tenuto nel termine di 45 giorni a presentare istanza d’accesso ai documenti e a proporre ricorso avverso l’impugnazione, salvo l’ipotesi eccezionale di comportamento ostruzionistico tenuto dall’amministrazione”.

Avendo quindi la ricorrente proposto istanza d’accesso e ricorso quando ancora non erano decorsi i 45 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, nel caso in questione il ricorso è da ritenersi certamente tempestivo.

Proporre quindi istanza d’accesso non può che avvantaggiare il concorrente/potenziale ricorrente… non foss’altro nel concedergli 15 gg. in più per decidere il da farsi!