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NON PUO ESSERE CONVERTITO A TEMPO INDETERMINATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO ANCHE OVE, IN ALCUNI CASI, VENGANO IMPARTITI “ORDINI”

08/05/2012

Tribunale di Milano - Sez. Lavoro- Sent. 16/03/2012

La ricorrente chiamava in giudizio la Fondazione presso la quale aveva esercitato la professione deducendo di aver svolto per tale convenuta attivita, in via di fatto, di carattere subordinato. La ricercatrice sostenendo la natura privatistica del rapporto lavorativo ricorreva al Tribunale di Milano al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro in una relazione di tipo subordinato a tempo indeterminato. La Fondazione si costituiva regolarmente in giudizio contestando la pretesa attorea e sostenendo in particolare:

  • la natura pubblicistica della struttura;

  • l'impossibile conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a subordinato indeterminato, causa i divieti esistenti in materia di pubblico impiego che impongono il concorso pubblico quale meccanismo di selezione a presidio delle esigenze di imparzialita ed efficienza dell'azione amministrativa (ex. art. 97 Cost.);

L'adito Tribunale rigettava il ricorso in primo luogo in quanto acclarata la natura pubblicistica della struttura, un ex Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico regolarmente autorizzato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 288/2003, alla trasformazione in "fondazioni di rilievo nazionale (…) aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati". In secondo luogo, in via del tutto consequenziale al riconoscimento della natura pubblicistica della resistente, il Giudice ha evidenziato l'inapplicabilita alla fattispecie delle norme di cui agli artt. 61 e ss del D. lgs. 276/2003 - che esigono la riconducibilita del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un progetto- prevista dallo stesso Decreto Biagi all'art. 1 comma II:

"Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale."

Ad abundantiam il Tribunale si preoccupa inoltre di specificare che il rapporto lavorativo illustrato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non puo che confermare la natura autonoma dell'esecuzione dell'incarico. L'attore infatti descrive come le direttive impartite dal primario, compatibili con un rapporto di collaborazione, solo "in alcuni casi" divenivano "veri e propri ordini" lasciando intendere che la prevalente autonomia del rapporto lavorativo fosse soltanto sporadicamente minacciata dall'impartizione di ordini da parte del primario.