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Non basta l’indizione di una conferenza di servizi a sollevare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento nei termini di legge.
Consiglio di Stato Sez. V 7/11/2011 n. 5878
Con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha statuito come l'indizione di una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 241/1990, in quanto atto infraprocedimentale, istruttorio per antonomasia, non rappresenti idoneo atto d'adempimento da parte dell'Amministrazione procedente all'obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti all'art. 2 della medesima legge sul procedimento amministrativo.
Questi i fatti oggetto del giudizio.
La societa X, intendendo installare una centrale di produzione di energia elettrica di fonte eolica, richiedeva regolarmente l'autorizzazione ex art. 12 D.lgs. 387/2003 alla Regione Calabria ma l'amministrazione tuttavia rimaneva inerte, non adottando alcun provvedimento. Scaduti i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (90 gg.) la societa X ricorreva allora al TAR Calabria avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione Regionale, ma il giudice amministrativo adito dichiarava tuttavia il ricorso improcedibile, in quanto nel frattempo la Regione aveva indetto la Conferenza di servizi volta a completare l'iter istruttorio.