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Nelle gare dirette all'affidamento di concessioni di servizi non e obbligatoria la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/06
Cons. Stato, 21/5/2013, n. 4596
Rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato che, in materia di gare per concessioni, ha precisato come il principio espresso dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/06 - secondo cui la partecipazione alle gare richiede obbligatoriamente il possesso, in capo ai partecipanti, dei requisiti di moralità - rappresenta un principio di carattere generale ma attinente al profilo ”sostanziale” (cioè l'effettiva sussistenza, in capo al partecipante, di detti requisiti morali) e non anche a quello meramente dichiarativo o “formale”. Ciò in altri termini significa che, nelle gare dirette all'affidamento di concessioni di servizi, in quanto sottoposte al solo rispetto dei principi fondamentali desumibili dal diritto comunitario e nazionale, la lex specialis può anche esonerare i partecipanti dal rendere la dichiarazione ex art. 38 in quanto ciò che rileva è la verifica “in concreto” del possesso - da parte dell'aggiudicatario – di detti requisiti di moralità e non, anche, la prescrizione del corrispondente obbligo dichiarativo da parte della lex specialis di gara.