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Nelle gare al prezzo piu basso non possono essere richiesti elementi tecnici soggetti a valutazione discrezionale
Consiglio Stato, III°, 21/9/2012, n. 5050
La sentenza in commento trae spunto da una procedura a dir poco anomala, in cui il bando aveva stabilito che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione alla concorrente che avesse offerto il prezzo piu' basso, salvo poi richiedere anche il deposito di alcuni documenti di "contenuto tecnico", giustificati dal fatto che occorreva dimostrare il rispetto, da parte dell'offerta formulata, agli standard tecnici minimi richiesti ai fini partecipativi; quando poi il seggio di gara ha esclusa una delle partecipanti per "non aderenza" del suo progetto al Capitolato, l'intera procedura è stata allora impugnata ed il Consiglio di Stato ha dichiarato che era stata travisata la tipologia di gara in quanto, se era scelta una procedura da aggiudicarsi al prezzo piu' basso, e se il concorrente aveva dichiarato d'impegnarsi a svolgere il servizio secondo le condizioni previste in Capitolato, non aveva allora alcun significato richiedere documentazione tecnica alle singole offerenti a dimostrazione della corrispondenza del loro progetto alle specifiche di gara ed, ancor piu', non era valida l'esclusione in forza della difformità di detto progetto al Capitolato tecnico.