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NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANCHE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON DEVE AVER SVOLTO PRECEDENTI INCARICHI RELATIVI AL SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA; MA ALLORA IN TUTTI GLI APPALTI CIO E POSSIBILE ?

15/04/2012

T.A.R. Marche I°, 5/4/2012, n. 237

L'interesse per la presente sentenza e duplice, in quanto in primo luogo ci ricorda la novita introdotta dall'art 4, comma 22 del decreto-legge n. 138/2011, poi convertito in legge n. 148/2011, secondo cui "I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta", disposizione che fa dire di conseguenza al TAR Marche come il succitato art. 4, c. 22, parlando genericamente di "componenti della commissione", debba correttamente interpretarsi come relativo anche al Presidente della commissione (e non solo ai commissari "semplici"), ma, dall'altro, fa anche sorgere spontaneo il dubbio che, avendo il Legislatore ritenuto di dover precisare tale circostanza, cio allora significa che in tutte le altre gare d'appalto (non indette per l'affidamento dei "servizi pubblici locali") il Presidente della C.T. ben possa invece aver svolto attivita propedeutiche alla gara stessa e/o essersi "interessato" al contratto d'appalto che deve essere aggiudicato ? Ebbene si in quanto l'art. 84, comma 4 del codice appalti, laddove parla delle "incompatibilita" in capo ai componenti delle commissioni giudicatrici, effettivamente si riferisce esclusivamente ai "commissari diversi dal Presidente", ragion per cui sempre piu' spesso si incontra nelle procedure di gara il Responsabile del procedimento - quanto ha la carica di "Dirigente" oppure (anche solo) di "Funzionario" della P.A. appaltante - che viene nominato quale Presidente della commissione giudicatrice, proprio in ragione di detta non necessaria "incompatibilita" di qualsivoglia altra attivita precedente alla procedura di gara da esperire.