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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: al via un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Legge 10/11/2014 n. 162 di conversione del D.L. 12/9/2014 n. 132
Il 9/2/2015 è entrato in vigore un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie: la negoziazione assistita.
Si tratta di un accordo mediante cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia con l'assistenza dei propri avvocati.
Nella pratica una delle parti invita l'altra a stipulare una convezione di negoziazione, indicando espressamente l'oggetto della controversia ed il termine per rispondere all'invito (non oltre trenta giorni dalla ricezione).
Se l'altra parte accetta, entrambe, con l'assistenza dei propri avvocati, sottoscriveranno un accordo di negoziazione, che potrà riguardare qualsiasi controversia ad eccezione di quelle riguardanti diritti disponibili o vertenze in materia di lavoro; nell'accordo di negoziazione le parti hanno l'onere di precisare la materia del contendere ed il termine entro cui la procedura si concluderà, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a tre.
Se la procedura andrà a buon fine, le parti arriveranno alla sottoscrizione di un accordo che avrà l'efficacia di titolo esecutivo, valido anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Con la negoziazione assistita le parti hanno dunque la possibilità di risolvere privatamente la controversia che le interessa nell'arco temporale di un trimestre, con l'assistenza unicamente dei propri legali e ottenendo un titolo che potrà in caso di inadempimento essere messo in esecuzione.
La negoziazione assistita è prevista come obbligatoria (condizione di procedibilità) nelle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e qualora si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ai 50.000 €.