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I micro-appalti sono esentati dalla rivoluzione della digitalizzazione?

15/02/2024

L'ANAC chiarisce un legittimo dubbio che era sorto tra le stazioni appaltanti riguardo l’applicazione degli obblighi di digitalizzazione per le procedure inferiori a 5mila euro, c.d. micro-appalti. (Qui potete trovare una tabella riepilogativa).

Difatti, così come previsto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, per le gare di valore inferiore a 5mila euro le stazioni appaltanti sono esonerate dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (d.p.r. 207/2010).

Gli obblighi di digitalizzazione, prescritti dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), in vigore dal 1° gennaio 2024, a parere dell’ANAC, devono però essere applicati anche alle procedure d’affidamento infra 5mila euro, facendo così venire meno la deroga.

L’Autorità motiva tale scelta, da un lato, in base all’ambito di competenza delle due norme: il d.p.r. 207/2010 riguarda disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, mentre la nuova normativa riguarda la materia della digitalizzazione delle procedure d’appalto.

Dall’altro lato, l’art. 48, comma 4, del nuovo Codice, il quale prevede che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte (Parte I Libro II), le disposizioni del codice”, e quindi anche gli obblighi di digitalizzazione in vigore dal 1° gennaio 2024.

Ad oggi, sul punto, non è prevista alcuna deroga all’applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia comunitaria e in questo modo, per gli affidamenti di importo inferiore a 5mila euro, si applicheranno le disposizioni previste dal “Comunicato del Presidente ANAC del 10/1/24”.

Tali disposizioni prevedono un periodo transitorio, fino al 30/9/2024, dove la stazione appaltante ha la possibilità di acquisire il CIG attraverso l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), finito il periodo transitorio sarà invece obbligatorio il ricorso alle piatteforme certificate. 

Con questa riforma di digitalizzazione, vengono meno anche lo SmartCIG e l’obbligo del PassOE.

Questo perché, il CIG sarà acquisito tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale o tramite l’interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici. Mentre l’obbligo del PassOE scompare in quanto le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite il nuovo Fascicolo dell’Operatore Economico.

Differente è invece la disciplina per le spese economali, ossia le spese giornaliere di importo inferiore a 1500 euro dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti al corretto funzionamento della struttura amministrativa. Per quest’ultime il legislatore non ha previsto l’obbligo di ricorrere alle piatteforme certificate o all’interfaccia web del PCP.

Tale riforma, all’insegna della digitalizzazione, è arrivata a toccare ogni aspetto della procedura d’affidamento dei contratti pubblici, nella speranza che, superata una prima fase di inevitabile adeguamento, possa portare ad una maggiore semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure.  
rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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