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MEDIAZIONE DELEGATA:il solo primo incontro non basta!
Tribunale di Firenze, ordinanza 19/3/2014
In seguito alla riforma della mediazione avvenuta con il Decreto del Fare (D.L n. 69/2013) molti Tribunali hanno cominciato a tracciare le linee dell'istituto della mediazione delegata, che viene interpretato non come un mero invito a presentare una domanda di mediazione rivolto dal giudice alle parti, ma piuttosto come un vero e proprio obbligo che rende il tentativo di mediazione condizione di procedibilità per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Il giudice di Firenze si spinge però più a fondo nell'analisi della mediazione delegata, individuando criteri stringenti per poter considerare esperito il tentativo di conciliazione, ovvero
- le parti devono partecipare personalmente all'incontro
- non è possibile limitarsi al solo primo incontro per l'acquisizione del consenso, ma è necessario che sia data prova che si è tentato di definire un accordo.
Qualora manchino questi due elementi il tentativo di conciliazione non può dirsi utilmente esperito.
A parere del giudice fiorentino non è giustificabile un allungamento del processo se non quando la mediazione venga effettivamente svolta, dando alle parti la possibilità di risolvere la controversia.