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Mediazione ai supplementari

16/07/2013

Responsabilità medica: solo nel 2011-12 definite oltre 11mila posizioni

Con il decreto legge 69/2013 “Decreto del Fare” sembra voler risorgere - dalle ceneri - la mediazione. Introducendo infatti alcune modifiche al tutt’ora vigente (almeno sulla carta) Dlgs 28/2010, il Governo cerca di rilanciare l’istituto
nella speranza che riesca finalmente a prendere il volo (e ad aiutare l’abbattimento dello spaventoso contenzioso davanti ai nostri organi di giustizia).
Giusto per capire, ripercorriamo i diversi passaggi.
Con la direttiva 2008/52/Ce la Comunità europea disciplinava in ambito comunitario la mediazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie; i princìpi cardine per l’attuazione di tale direttiva venivano stabiliti nella legge 69/2009 (c.d. legge delega) e successivamente il Governo emanava il Dlgs 28/2010 con il quale si introduceva in Italia una disciplina generale dell’istituto della mediazione.
Da subito piuttosto inviso da buona parte della classe forense, il decreto 28/2010 veniva in particolar modo attaccato nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà dell’attivazione della mediazione prima di accedere alla causa ordinaria in tribunale per alcune materie specificamente elencate (tra cui la responsabilità medica - art. 5, comma 1, del Dlgs 28/2010).

Sul punto veniva sollevata questione di costituzionalità che portava alla decisione della Corte costituzionale 6 dicembre 2012 n.272/2012 nella quale si dichiarava l’illegittimità di quella parte del decreto 28/2010 in cui era prevista l’obbligatorietà, in ragione del fatto che tale obbligatorietà non era prevista nella legge delega. In sostanza una questione di natura formale. Il venir meno dell’obbligatorietà, di fatto, faceva crollare il numero delle istanze di
mediazione.
Oggi, il Governo - preso anche atto delle considerazioni dei “Saggi” (relazione 12/4/2013) che hanno individuato nella mediazione uno degli strumenti per affrontare i problemi della giustizia - con il decreto 69/2013 ha introdotto modifiche al Dlgs 28/2010 con l’obiettivo di rilanciare l’istituto.
In attesa della conversione in legge ai primi di agosto (e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate prima della conversione) vediamo in sintesi le modifiche introdotte.
Obbligatorietà della mediazione. Consapevole che l’obbligatorietà (anche se discutibile) è una strada (senza dubbio forte) per far penetrare la cultura della mediazione tra gli italiani (popolo evidentemente più propenso a litigare che a mediare), con il decreto 69/2013 viene nuovamente introdotta l’obbligatorietà della mediazione per tutte le materie già previste in precedenza, esclusa la responsabilità per danno da circolazione di veicoli e natanti.
Incontro di programmazione. La vera novità è l’introduzione di una fase preliminare alla mediazione vera e propria, definita come “incontro di programmazione” (i mediatori la chiamerebbero “incontro preliminare”) nel quale il mediatore deve verificare con le parti la reale volontà di proseguire con il tentativo di mediazione.
Si tratta di un primo incontro per conoscersi, per far capire alla parte cosa sta facendo e per verificare se, eventualmente, ci sia disponibilità effettiva.
A parere di chi scrive si tratta di una modifica cardine e di assoluta importanza: introdurre infatti un incontro preliminare nell’ambito di una procedura obbligatoria permette, molto velocemente per tutti, di valutare se vale la pena o meno di andare avanti (evitando quindi inutili perdite di tempo e denaro); in questo senso si “smorza” la rigidità (così fortemente contestata da parte dell’avvocatura) della stessa obbligatorietà.
Costi. Quanto sopra affermato appare poi ancor più forte ove si consideri l’abbattimento delle tariffe.
Nel caso in cui, infatti, l’incontro di programmazione si concluda con la decisione di non proseguire, ciascuna parte sarà tenuta al pagamento massimo di 60 euro (per le liti di valore sino a 1.000 euro), 100 euro (per le liti di valore sino a 10.000 euro), 180 euro (per le liti di valore sino a 50.000 euro), 200 euro (per le liti di valore superiore). Tariffe massime che, presumibilmente, saranno abbassate dagli Organismi di mediazione.Altre modifiche: il giudice in corso di causa può “ordinare” (e non semplicemente invitare) le parti ad andare in mediazione, il verbale di conciliazione può diventare esecutivo solo previa sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che assistono le parti, la mediazione deve chiudersi in tre mesi (e non più 4).
E infine la previsione che tutti gli avvocati iscritti agli albi sono mediatori di diritto (modifica che credo sposterà di poco la
situazione viste le selezioni effettuate dagli Organismi di mediazione e il numero di mediatori già formati privi oggi di lavoro).
Ora la domanda che si pongono tutti: funzionerà stavolta?
Previsione molto difficile. È recente la notizia che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati avrebbe reso un parere molto critico sulla scelta di utilizzare lo strumento della decretazione d’urgenza per materie (tra cui la mediazione) che non presentano i requisiti della necessità e urgenza (necessari a “giustificare” un decreto legge), ancora questa settimana è in corso lo sciopero degli avvocati, anche contro la reintroduzione della mediazione obbligatoria (con il solito “balletto” di numeri su quanti effettivamente aderiscono a questo sciopero).
I detrattori dicono che “non funziona”. I numeri sembrano indicare il contrario (dando pur atto che “successi” o “insuccessi” si misurano in relazione a parametri predefiniti che qui non sono dati).

Gli ultimi dati forniti dalla Direzione Statistica del ministero di Giustizia (accessibili a tutti sul sito http://webstat.giustizia.it/AreaPubblica/studi_analisi_ricerche.aspx) in relazione alle mediazioni in materia di responsabilità
medica riportano, per l’anno 2011, 4.465 mediazioni incardinate e 2.964 definite; per l’anno 2012, 7.978 mediazioni incardinate e 8.306 definite.

In sostanza nei due anni 2011-2012 (a mediazione appena nata) sono state definite - solo per la responsabilità medica - ben 11.270 posizioni.
Certo, la mediazione non risolverà tutti i problemi della giustizia, però senza dubbio qualche aiuto lo può dare.