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Malfunzionamenti dei portali telematici: non è affatto scontata la responsabilità della Amministrazione

09/09/2021
Cons. St., 06/08/2021, n. 5792

Spesso le aziende incontrano difficoltà nel presentare le loro offerte nell’ambito di gare telematiche e gli errori, in sede di caricamento dei file, vengono solitamente attribuiti - da parte degli operatori - ad un difetto o malfunzionamento del sistema messo a disposizione dalla P.A. appaltante.

Ma è davvero sempre così?

Si commenta qui il caso in cui una società attribuiva la responsabilità alla Stazione Appaltante per non essere riuscita a caricare sul portale la propria offerta a più lotti, riscontrando il “blocco” del sistema e continue disconnessioni.

Solo a posteriori si è compreso come il problema fosse dipeso da un file di grandi dimensioni (16 MB), che non aveva consentito il caricamento vedendo così spirare la concorrente il termine di presentazione dell’intera offerta.

Detta società si rivolgeva allora ai giudici lamentando l’inesistenza di una specifica clausola tecnica, rinvenibile dalla lex specialis, impositiva del “limite di peso” dei file oggetto di caricamento; in particolare il Capitolato d’oneri si limitava a “consigliare” il limite dimensionale di 13mb per file, senza tuttavia indicare che il sistema, nel caso di partecipazione a più lotti, avrebbe consentito l’invio dell’offerta solo ad ultimazione del caricamento integrale della documentazione, né si evinceva, da alcuna parte della disciplina di gara, l’impossibilità di presentare l’offerta pur in presenza di un superamento di un limite dimensionale di un unico file.

Il Consiglio di Stato ha dato però ragione alla Stazione Appaltante in quanto la lex specialis, a ben leggere, indirettamente imponeva una traslazione del rischio di malfunzionamenti sul concorrente,  a cui si aggiunge che, da più passaggi tecnici, risulta stabilito (e NON solo consigliato) un limite dimensionale di 13mb, superato il quale non sarebbe stata garantita la tempestiva ricezione da parte del sistema.

Nel caso specifico l’offerta avrebbe dovuto riguardare tutti i documenti allegati, senza ammettere un invio parziale pur in presenza di più lotti, prescrizione evincibile anche dal Manuale d’uso del portale a disposizione dei concorrenti.

Per questo motivo i Giudici d’appello non hanno ritenuto di applicare, nel caso di specie, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui il rischio inerente le modalità di trasmissione delle offerte ricade  sulla parte (P.A.) che ha scelto il sistema (ndr. la piattaforma).

Tale indirizzo, lo rammenta il Consiglio di Stato, può essere applicato solo in quei casi in cui rimanga impossibile stabilire tecnicamente se vi sia stato un errore del trasmittente o, al contrario, se la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema.

Al contrario la decisione in commento appare invece coerente con molteplici precedenti pronunciamenti, in cui si è affermato come non sia affatto scontata la responsabilità della Pubblica Amministrazione nel caso di malfunzionamenti, rimanendo sempre a carico dell’operatore economico offrire elementi a sostegno di un eventuale problema tecnico imputabile al portale telematico.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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