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L’ultimo miglio per gli appalti del futuro

23/03/2023

Ormai ci siamo.

Pare proprio che entro il 31/3 (i meglio informati dicono il 9/4 p.v.) il nuovo Codice di contratti pubblici verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi diverrà legge.

Non è una novità di poco conto, in quanto come spende la P.A. per ogni acquisto incide per (circa) il 18% sul P.I.L. nazionale, a dimostrazione del rilevantissimo impatto che l’adozione di un nuovo testo sugli appalti pubblici può avere nella vita di tutti i giorni.

Come noto il nuovo Codice nasce dall’esigenza di rispettare gli obiettivi imposto dall’Unione Europea per continuare ad erogare all’Italia i fondi del PNRR che, dovendo esser ben spesi, necessitano di un corpus normativo più rispettoso (dell’attuale Codice) ai principi comunitari e delle pronunce della Corte di Giustizia.

Per questo il Governo Draghi aveva incaricato, approvando la Legge-delega n. 78/2022, il Presidente del Consiglio di Stato di nominare una Commissione per la redazione del nuovo Testo unico, in prevalenza composta da magistrati amministrativi e professori universitari che, in pochi mesi, hanno realizzato un articolato encomiabile, procedendo alla stesura di un testo completo, organico ed ossequioso degli arresti giurisprudenziali più importanti degli ultimi anni sui diversi istituti che caratterizzano la contrattualistica pubblica.

Dunque un Codice non scritto dagli Uffici Legislativi di qualche Ministero (che, per sua stessa natura, rischia di subire l’influsso politico della maggioranza parlamentare in carica in quel momento) e quindi con una “aspettativa di vita” più lunga di un testo normativo invece frutto di una determinata stagione politica (a fortiori in una materia, come quella dei contratti, fortemente incidente sulla spesa pubblica).

Il nuovo testo normativo è composto da 5 Libri, idealmente fra loro separati (poiché relativi ad argomenti autonomi), di cui i primi due Libri con circa 10 allegati ciascuno, il terzo (quello sui Settori speciali) privo d’allegati, infine il quarto ed il quinto Libro solo con un paio di allegati ciascuno.  

Il 1° libro, rubricato “Dei Principi, della digitalizzazione, della progettazione e della progettazione”, appare certamente quello più innovativo, sia per la scelta di “aprire” il Codice con l’enunciazione dei principi che devono trovare applicazione in tutte le diverse fase del procedimento (dalla redazione all’esperimento di gara, fino alla fase esecutiva del contratto) ma, soprattutto, per la Parte II sulla digitalizzazione degli appalti, che suona come un de profundis della gara cartacea, per come eravamo tutti oramai abituati a conoscerla.

Nei primi articoli sono contenuti “I Principi generali” e già il solo fatto che si sia passati dai 2 articoli del D.Lgs.n. 50/2016 – l’art. 29, rubricato “Principi in materia di trasparenza” e l’art. 30, rubricato invece “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” - agli 11 articoli dell’attuale schema rende la misura dell’importanza che si è voluto assegnare, a cui deve poi aggiungersi la particolare “collocazione” degli stessi che, posti come incipit dell’intero articolato.

I “Principi Generali” sono dunque le fondamenta su cui edificare ogni possibile gara o procedura, gli strumenti che permettono di definire correttamente ogni disegno di gara, il “faro” che consente di dirimere i possibili conflitti fra norme ed ottenere il risultato maggiormente “tutelante” per l’interesse della P.A..

L’introduzione ex novo del “Principio del risultato” (art. 1), del “Principio della fiducia” (art. 2) e del “Principio dell’accesso al mercato” segnano poi un nuovo livello di normazione in materia d’appalti pubblici, non più connotata dalle caratteristiche tipiche del “Testo Unico” (quale precipitato di tutte le precedenti norme in materia) quanto piuttosto quali disposizioni di una legge-cornice in grado d’integrare eventuali carenze normative, anche (e soprattutto) delle lex specialis delle singole gare.

Se dunque i primi articoli rappresentano l’architrave si cui poggia l’intera struttura dell’elaborato normativo, è tuttavia la Parte II del Codice (“Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”) che rappresenta il vero cambio di passo impresso dalla Commissione redattrice per rivoluzionare l’intero settore degli appalti pubblici.     

Il combinato disposto di alcuni semplici articoli risulta infatti destinato a modificare profondamente le modalità con cui finora siamo stati abituati a fare gare; così “Le attività ed i procedimenti amministrativi connessi all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente(art. 19, comma 3) nonchè “Le attività inerenti il ciclo di vita [dei contratti pubblici] sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali” (art. 21, comma 2), per giungere infine ad affermare che “Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti [.] provvedono ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale [.]”(art. 30, comma 1).

Ecco dunque disegnati - in pochi tratti - quelli che saranno gli appalti del futuro, con il naturale completamento della trasposizione sulle piattaforme digitali nei successivi artt. 27 (“La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici” e “Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione  decorrono dalla data di pubblicazione  nella Banca dati nazionale [.]” e 29  “Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale [.]”.

Vi è un però!

Le succitate disposizioni di legge  risultano (quasi) tutte introdotte da un inciso, una locuzione che il Legislatore ha inserito per evitare che l’intero impianto non abbia "attuazione".

Il Legislatore si è infatti premurato d‘affermare che ove possibile” le PP.AA. ricorreranno a soluzioni tecnologiche per efficientare le procedure (art. 30) nonchè per valutare le offerte delle concorrenti (art. 19, comma 7), nella piena consapevolezza quindi che l’ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE – come futuristicamente tratteggiato nell’art. 22 del nuovo Codice - risulti ad oggi una mera dichiarazione d’intenti, ben lungi dall’essere ancora pienamente operativo.

Probabilmente non manca molto in quanto il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), che ha definitivamente superato il sistema dell’AVCPASS, è già entrato in vigore l’8/11/2022 (a seguito della pubblicazione della Deliberazione ANAC n. 464 del 27/7/2022), mentre la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) era stata addirittura introdotta dall’art. 62-bis del D.Lgs.n. 82/2025.

Tuttavia, quello che risulta sicuramente ancora carente è l’interconnessione, ovvero la concreta ed effettiva possibilità (rectius garanzia) che il Casellario informatico, l’Anagrafe degli operatori economici e quella delle stazioni appaltanti, il Registro delle imprese ecc. siano effettivamente in grado di dialogare tra loro, garantendo una responsiveness all’altezza delle esigenze di speditezza ed efficacia delle procedure di gara ma, nel contempo, anche garantendo quella tutela della riservatezza e della protezione dei dati che risulta oramai imprescindibile in qualsiasi procedimento amministrativo.