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L’OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE D’APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE SI ESTENDE ANCHE ALLE GARE INDETTE PRIMA DEL 28/7/2011

25/01/2012

[T.A.R. Napoli, I°, 11/1/2012, n. 69]

Nella precedente Newsletter del Dicembre 2011 si era fatto riferimento all'applicazione alle gare, ormai da parte di tutti i Tribunali Amministrativi Regionali, delle nuove regole previste dalla sentenza n. 13 del 28/7/2011 assunta dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, secondo cui l'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica deve avvenire obbligatoriamente (anch'essa) in seduta pubblica, per poi ritirarsi l'Organo Tecnico in seduta riservata per valutare ed assegnare i relativi punteggi (a dette offerte tecniche). L'importantissima novita procedimentale, che mira a garantire la correttezza e regolarita dello svolgimento della gara, certamente e applicabile alle gare pubblicate successivamente alla suddetta decisione del Consiglio di Stato (e, quindi, dopo il 28/7 u.s.), mentre era discusso se potesse applicarsi alle procedure indette in precedenza e per le quali, quindi, le Stazioni appaltanti non si erano "organizzate" in tal senso. Dopo un'isolata sentenza del TAR Milano (I° 31/8/2011, n. 2110), ecco che arriva una seconda pronuncia che ritiene la sentenza dell'Adunanza Plenaria basata su principi generali e, quindi, applicabile anche con effetto retroattivo; pertanto, secondo il TAR Napoli, anche alle gare il cui bando e stato pubblicato prima del 28/7/2011 si deve procedere all'apertura delle buste tecniche in seduta pubblica. Questo significa che OGGI, in una QUALUNQUE GARA a cui si partecipa, se l'APERTURA delle BUSTE TECNICHE NON avviene in seduta PUBBLICA, detta gara ben puo essere soggetta ad impugnazione.