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L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA ALLE SOCIETA’ PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO
Del procedimento d'iscrizione nel Casellario Informatico tenuto dall'Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.) dev'essere obbligatoriamente notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di dati al Casellario, da parte delle PP.AA. appaltanti, e dovuta per legge e, cio, in considerazione delle rilevanti conseguenze che derivano da tale iscrizione nonche dell'interesse che il soggetto nutre circa l'esattezza di tali iscrizioni. Con una differenza, tuttavia, che nell'ipotesi in cui la legge prescriva in via automatica l'obbligo di segnalazione all'Osservatorio, senza alcuna possibilita di valutazione della P.A. circa il contenuto della comunicazione, in tal caso allora la comunicazione del provvedimento assunto in capo al concorrente da parte della P.A. e da ritenersi sufficiente come segnalazione d'avvio del procedimento, senza la necessita d'ulteriore comunicazione (ad es. l'esclusione per falsa dichiarazione accertata in sede di verifica a campione ex art. 48 D.Lgs.n. 163/06, articolo che prevede espressamente l'obbligo di segnalazione della P.A. all'A.V.C.P.) mentre, nel diverso caso in cui la comunicazione non e automatica e dovuta - ma frutto di valutazioni da parte della stessa P.A. appaltante, peraltro su dati opinabili - allora la stazione appaltante deve comunicare all'interessato l'invio all'A.V.C.P. (cio accade, ad es., nel caso di segnalazione d'episodi di grave negligenza o inadempimento o false dichiarazioni, casi in cui la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi e (o meno) grave negligenza, inadempimento, falsita ecc.; sicche, l'interessato non puo sapere se e quando tale valutazione verra svolta (e neppure se vi sara effettivamente una segnalazione all'Osservatorio), in tali casi allora l'avviso del procedimento d'iscrizione al Casellario va necessariamente data all'interessato; d'altro canto ne dalla l. n. 241/1990, ne dal sistema della legislazione sui pubblici appalti si desume una deroga al principio generale d'avviso d'avvio del procedimento quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel Casellario Informatico presso l'Osservatorio tenuto dall'A.V.C.P..[Cons.St., VI°, 24/12/2009, n. 8720]