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Lo stato di emergenza e le ultime misure: cosa comporta la proroga al 31 marzo 2022?

27/01/2022

Da quasi due anni viviamo in una situazione di diffusione epidemiologica senza eguali e, come ormai noto, la stagione autunnale e invernale attualmente in corso, comportano un aumento dei contagi irrefrenabile e la derivante necessità per i governi di prendere misure preventive o quanto meno il più possibile contenitive. È in tale ottica che, con il DL. 24/12/2021 n. 121, il CdM italiano ha assunto la decisione di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022. Perseguendo l’unico obiettivo di contenere quanto più possibile la diffusione de coronavirus e l’aumento dei contagi, sono state altresì prorogate altre previsioni facenti parte della normativa emergenziale, tra cui la procedura semplificata per ricorrere all’attività lavorativa in modalità smart-working e l’impiego del Green Pass nei luoghi di lavoro (tematica su cui già ci eravamo soffermati), settore quest’ultimo rinnovato ulteriormente con il D.L. 7/1/2022 n. 1.

Ma procediamo con ordine.

Smart working

La proroga dello stato di emergenza consente ai dipendenti (sia pubblici che privati) di ricorrere al lavoro da remoto in modalità semplificata derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda.
Non scatta pertanto - almeno fino al 31 marzo - l’obbligo di sottoscrizione degli accordi individuali contenuti nel Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile siglato per il settore privato nel dicembre 2021.
Tale protocollo avrebbe infatti previsto la fruizione della modalità di lavoro da casa su base volontaria attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale tra azienda e lavoratore con diritto di recesso; non ci resta che attendere il termine dell’emergenza per vedere l’effettiva applicazione della normativa.

Green Pass

In tema di Certificazioni Verdi invece, con il recentissimo D.L. 1/2022 è stato introdotto, quale obbligo a carattere generale, del tutto indipendente rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa, l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani, i cittadini europei residenti in territorio italiano ed altresì i cittadini extra europei legalmente soggiornanti, che abbiano compiuto 50 anni, prevedendo, in caso di inosservanza, la comminazione di una sanzione di € 100, a fare data dal prossimo primo febbraio 2022.

L’unica deroga contemplata dal legislatore concerne i soggetti per cui sia accertato un pericolo alla salute in relazione a specifiche condizioni cliniche.

Da tale previsione sono derivate inevitabili conseguenze anche nell’ambito dell’attività lavorativa che vede ovviamente coinvolti numerosi soggetti over 50 chiamati a sottostare all’obbligo vaccinale. Il Decreto quindi ha disposto che, a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori del settore privato rientranti in tale fascia di età, non sia più sufficiente per poter accedere ai luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa, il possesso di Green Pass emesso a seguito di tampone, risultando invero necessario il Green Pass rilasciato o a seguito di vaccinazione o a seguito di guarigione da Covid-19.

Impossibile non rilevare le notevoli conseguenze e le implicazioni sul fronte lavorativo, sia lato lavoratore che per il datori di lavoro.

Quanto ai primi, in applicazione delle medesime misure ormai ben note, i lavoratori over 50 saranno considerati assenti ingiustificati se privi di Certificazione Verde così come prescritta (sia per il lavoratore che si preoccupi di comunicarlo preventivamente, sia per chi invece risulti privo della certificazione al momento dell’accesso dei luoghi di lavoro), senza che sia loro dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento; non vi saranno conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per ciò che riguarda invece i datori di lavoro, si prevede, per la generalità delle imprese senza alcun limite dimensionale, la facoltà di sospendere, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore privo di Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto a termine stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Da ambedue i lati poi non si risparmiano le sanzioni amministrative; il legislatore ha previsto sanzioni fino a € 1500 per la rispettiva violazione, dal lato del datore di lavoro, dell’obbligo di verificazione del possesso della Certificazione da parte dei propri dipendenti over 50, e, dal lato del lavoratore, del divieto di accedere ai luoghi di lavoro seppur privo di Green Pass.

Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi della pandemia e della normativa e, a maggior ragione, il termine dello stato di emergenza, anche se forse, a data da destinarsi.