Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Lo Smart Working alla fine dello stato di emergenza

09/03/2022

Il 1° Aprile 2022 cessa lo stato di emergenza e conseguentemente scadrà anche la possibilità di avviare il cosiddetto Smart Working semplificato.  

Come tutti sappiamo, il Legislatore del periodo emergenziale è intervenuto sull’istituto dello Smart Working trasformandolo da mera facoltà, frutto di concorde volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a scelta unilaterale di quest’ultimo. Cosa accadrà dal 1° Aprile?

Salvo i tanto auspicati interventi normativi, di cui tuttavia ancora ad oggi non vi è alcuna traccia certa, il lavoro agile tornerà ad essere regolato dalla sola Legge n. 81/2017.

La prestazione da remoto sarà quindi accompagnata da un accordo individuale.

Il primo effetto di questo ritorno al passato è una maggiore consapevolezza della prestazione lavorativa che il lavoratore è chiamato a svolgere. Il dipendente, infatti, sarà (di nuovo) pienamente consapevole del “come” l’attività debba essere eseguita, una garanzia questa che sotto la vigenza della disciplina emergenziale è venuta meno. Di fatto, sino ad oggi, la collazione in Smart Working si è ridotta ad una semplice comunicazione con cui il datore di lavoro informava il lavoratore esclusivamente della necessità di effettuare la prestazione a distanza. Peraltro, l’estrema “semplicità” di questo meccanismo ha determinato una grande incertezza delle Aziende rispetto agli obblighi del personale chiamato a svolgere la prestazione da remoto.

Con il contratto, invece, si ristabilisce un equilibrio tra datore di lavoro e lavoratore, entrambi obbligati al rispetto delle pattuizioni concordate, con l’effetto di evitare divergenze tra le aspettative aziendali e quelle del singolo lavoratore.

Cosa dovrà quindi prevedere il contratto affinché datore di lavoro e personale dipendente non incorrano in “incomprensioni” nell’esecuzione del rapporto?
  • le modalità di interazione (e in particolare le modalità di esercizio del potere direttivo specie con riferimento al potere di controllo, gli strumenti da utilizzare);
  • gli obiettivi da perseguire;
  • il luogo ove deve avvenire l’attività lavorativa da remoto e le caratteristiche che deve presentare;
  • l’orario di lavoro;
  • i tempi di pausa;
  • le modalità di disconnessione dagli strumenti informatici.

Queste sono solo alcune delle accortezze che sarà bene tenere in considerazione quando ci si troverà a redigere un contratto di Smart Working.

Restiamo tuttavia in attesa di capire se il Legislatore interverrà su quest’istituto con una normativa di dettaglio volta a chiarire molti aspetti che allo stato attuale, a causa della tanto criticata “genericità” della L. 81/2017, sono lasciati nella disponibilità delle parti.