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I limiti alla rettifica dell’errore materiale nella compilazione della documentazione di gara
Abbiamo commentato la pronuncia del TAR Trento nell'articolo "Avvalimento: non è possibile tornare indietro!". Sempre la medesima pronuncia del TAR Trento offre ulteriori spunti di riflessione anche sul potere di “rettifica” dell’offerta in corso di gara.
La vicenda, come detto, riguarda un concorrente che dichiarava di ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione dell’iscrizione ad un apposito Albo, requisito che tuttavia NON poteva essere “prestato”.
Vinta la gara, detto concorrente difendeva allora l’aggiudicazione dichiarando di esser in realtà già in possesso di detto requisito e di aver quindi commesso un mero errore materiale nel chiederne il prestito, invocando quindi l’applicazione del soccorso istruttorio ed, effettivamente, la P.A. appaltante verificava il reale possesso di detto requisito in capo all’aggiudicataria anche senza ricorrere all’avvalimento.
Nonostante ciò, il TAR Trento ha escluso l’aggiudicatario ritenendo che la correzione dell'errore materiale è consentita solamente nell'ipotesi in cui lo stesso risulti facilmente riconoscibile e purché tale riconoscibilità possa essere comunque valutata e valutabile ex ante.
In altri termini, la correzione dell’errore è ammissibile solo qualora ad essa si possa procedere senza specifiche attività di verifica o d’interpretazione circa il contenuto dell'offerta mentre, nel caso in questione, la volontà di non ricorrere all’avvalimento non risultava affatto univoca, ma anzi prestava il fianco a possibili diverse valutazioni.
Pertanto, in assenza di chiari riferimenti all’interno dei documenti di gara, la rettifica del presunto errore materiale comportava in realtà un’inammissibile modifica della domanda di partecipazione, in violazione dei principi della par condicio ed immodificabilità delle offerte di gara.
In conclusione, grava esclusivamente sull’offerente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, ragion per cui il principio del favor partecipationis deve necessariamente essere contemperato con quello di auto-responsabilità del concorrente, che deve sopportare le conseguenze degli errori commessi in fase di dichiarazione.