Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
LICENZIARE PER UN COMMENTO SGRADITO SU FACEBOOK? Non sempre e possibile!
Cass. Sez. Lav., 31/01/2017 n.2499
La pronuncia di oggi ci richiama alla impossibilità di procedere con un licenziamento di un dipendente, se lo stesso ha commentato in maniera ingiuriosa (con un disegno satirico, che tuttavia era passibile di interpretazioni anche sconvenienti per la parte datoriale) all’interno di una chat privata del noto social network Facebook, ancorché lo stesso commento fosse astrattamente idoneo a ledere l’immagine aziendale, e a compromettere pertanto il vincolo fiduciario.
Ciò che rileva secondo i Supremi Giudici infatti, non è già l’accertamento (esclusivo) circa la possibilità a che il commento fosse ingiurioso di per sé, ma assumeva valore decisivo la capacità dello stesso di essere diffuso all’esterno. Il fulcro della Sentenza infatti riporta come:“il giudice del merito ha considerato la potenziale lesione dell'immagine aziendale derivata dalla condotta contestata, che ha escluso argomentando sulla limitata diffusione della vignetta (tra i dieci partecipanti alla chat) e sulla assenza di prova di una sua divulgazione all'esterno dell'ambiente di lavoro”.
Si impongono però delle considerazioni di non poco conto.
A leggere attentamente la sentenza infatti, si potrebbe concludere che se lo stesso commento fosse stato pubblicato nel profilo facebook personale del lavoratore, il fatto sarebbe stato idoneo a ledere l’immagine aziendale attesa l’idoneità da parte di più persone (anche estranee) di prenderne visione. In altre parole, il fatto oggetto di controversia atteneva ad un comportamento limitato (quasi) alla sfera privata del lavoratore, essendo lo stesso avvenuto in una chat privata e tra un ristretto numero di dipendenti del datore di lavoro, tale da non consentire una lesione dell’immagine aziendale, inibendo a quest’ultima il provvedimento espulsivo.
Diversa sorte avrebbe avuto quel lavoratore se invece il commento di cui si discute fosse stato pubblicizzato davanti ad un numero più consistente di persone, poiché in tal caso parrebbero esserci tutti gli elementi per procedere con un provvedimento espulsivo.
Una pronuncia che a prima vista sembra quindi difendere il posto di lavoro davanti ad un licenziamento “facile”, vero è pure che, leggendo la sentenza con un occhio più attento, le conseguenze di un simile comportamento avrebbero potuto essere ben diverse, se la pubblicità del fatto fosse stata maggiore.
Ciò significa che - lo si ribadisce ancora una volta – l’utilizzo dei Social Network deve necessariamente avvenire con grande attenzione da parte degli operatori, per non incappare in spiacevoli conseguenze sul vincolo contrattuale che li lega al proprio datore di lavoro.