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Legittima la presentazione di un’offerta congiunta da parte di un RTI costituito tra soggetti che avevano prima manifestato separatamente l’interesse alla procedura
Una pronuncia da attenzionare quella con cui il Tar Campania ha risolto l’impasse nato in seno ad una gara d’appalto per l’affidamento del “servizio di sviluppo e realizzazione di interventi mirati al restauro di manufatti […] per la conservazione e la valorizzazione sul sito di Ercolano”.
Il Tar partenopeo veniva chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso congiuntamente da due operatori economici che, dopo aver manifestato singolarmente il proprio interesse ad essere invitati alla procedura e dopo aver formulato successivamente un’unica offerta dichiarando la volontà di voler costituire insieme un RTI, si vedevano revocare in autotutela tutti gli atti relativi alla gara da parte della S.A.
Più specificamente, la scelta della stazione appaltante di “revocare” la procedura si fondava sul presupposto che due operatori che avessero chiesto di essere invitati separatamente non potessero poi presentare un’offerta congiunta in forma di RTI, in tal modo precludendo il confronto competitivo tra due offerte diverse in violazione del principio di concorrenza.
Sennonché i Giudici adìti, vagliata la questione, hanno preso le distanze dalla tesi dell’Amministrazione per sposare quella dei ricorrenti in virtù della circostanza che nessuna norma di legge impedisce - né alcuna disposizione della legge di gara imponeva limiti in tal senso – che due soggetti che hanno separatamente presentato manifestazione di interesse, si riuniscano in RTI e presentino un’offerta unica in fase successiva.
Il Collegio ha precisato che il principio di immodificabilità soggettiva degli RTI (e così anche l’impossibilità di farvi ricorso “in corso d’opera”), anche alla luce dell’interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato, deve ritenersi riferibile solamente alle fasi successive alla presentazione dell’offerta ma non in quelle precedenti.
Perdipiù, considerando che la lex specialis prevedeva espressamente la possibilità di aggiudicare anche in caso di unica offerta pervenuta, allora la Stazione appaltante avrebbe dovuto quantomeno motivare puntualmente la scelta di rinunciare all’affidamento dell’incarico sulla base di una mancata idoneità del servizio offerto dalle ricorrenti in termini economici o qualitativi. E ciò tanto più considerando che si trattava di affidamento sotto-soglia affidabile anche senza previa consultazione di più operatori.
Tale pronuncia, a ben vedere, si inserisce nel solco di quella giurisprudenza tesa alla valorizzazione del primario interesse pubblico all’affidamento dei servizi e all’abbattimento di tutti quei formalismi procedurali pregiudizievoli al buon andamento dell’azione amministrativa.