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Legge Gelli-Bianco, il primo decreto attuativo determina i requisiti obbligatori delle polizze assicurative

02/03/2022

Dopo 5 anni dall’emanazione della Legge n. 24/2017 (c.d. “Gelli-Bianco”), che ha riformato la materia della responsabilità sanitaria, ci si avvicina alla pubblicazione del primo decreto attuativo, adesso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. (qui la bozza in discussione)

Si ricorda che, in base alle previsioni della Legge Gelli-Bianco, sarebbero 4 i decreti attuativi attesi, riguardanti la determinazione:

  • dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
  • dei dati relativi alle polizze assicurative e delle analoghe misure alternative, nonché delle modalità e termini di comunicazione e accesso a tali dati;
  • di criteri e modalità di vigilanza e controllo da parte dell’IVASS sulle compagnie assicurative che stipulano polizze con i soggetti obbligati dalla legge;
  • delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Il c.d. “decreto polizze” riguarderà, in particolare, la definizione dei requisiti minimi di garanzia e delle condizioni di operatività delle le polizze assicurative sottoscritte dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie. L’obiettivo sarà quello di uniformare i contratti assicurativi, per raggiungere uguaglianza nel trattamento dei sinistri e delle condizioni offerte agli operatori della sanità, nonché di favorire la sicurezza dei trattamenti sanitari.

Per brevità, ci si limiterà ad analizzare solo alcuni aspetti del decreto polizze.
In particolare:

Oggetto della garanzia assicurativa

Quanto alle strutture sanitarie, pubbliche o private, l’assicuratore si dovrà obbligare a tenere indenne le stesse dai rischi derivanti dalla loro attività per il caso in cui siano tenute a risarcire danni cagionati a terzi. Tra i danni saranno ricompresi quelli dovuti a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, e quelli causati da personale operante a qualsiasi titolo all’interno della struttura, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della prestazione (in presenza o in telemedicina).

Quanto all’esercente la professione sanitaria, l’assicurazione si dovrà obbligare a tenere indenne lo stesso per i danni colposamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte direttamente con il paziente. Così come la copertura dovrà riguardare le eventuali azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti per l’attività svolta presso la struttura sanitaria, a qualunque titolo. In caso di esercizio dell’attività in regime libero-professionale, l’esercente potrà essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.

Da qui, una riflessione: la possibilità per l’esercente la professione sanitaria di essere garantito da una polizza assicurativa stipulata dalla struttura sanitaria potrebbe avere delle ricadute in ambito applicativo della copertura (da verificarsi caso per caso rispetto alle specifiche previsioni contratturali) o, addirittura, ad un di conflitto di interessi tra i beneficiari della polizza.
Questo solo se si considera che la medesima compagnia assicurativa, in forza della medesima polizza, potrebbe dover tenere indenne, da un lato, la struttura sanitaria dalle azioni dei terzi; dall’altro, l’esercente la professione sanitaria dall’azione di regresso che la struttura sanitaria potrebbe intraprendere nei suoi confronti.  

Misure analoghe alla copertura assicurativa

Le strutture sanitarie potranno ricorrere, in alternativa alla stipula di un contratto di assicurazione, a misure analoghe che, sostanzialmente, riguardano l’assunzione diretta del rischio e la, conseguente, possibilità di gestione autonoma del procedimento risarcitorio.

Tale possibilità si traduce in concreto nella costituzione, previe apposite delibere degli organi di governo e controllo della struttura sanitaria, di specifici fondi – Fondo rischi e Fondo riserva sinistri – come sostegno economico alle richieste risarcitorie presentate nel corso dell’esercizio.

La realizzazione e la gestione di detti fondi dovrà avvenire secondo specifiche procedure e dovrà rispondere ad altrettanto specifiche valutazioni svolte da soggetti qualificati. La struttura dovrà, infatti, avvalersi di professionisti – dipendenti o collaboratori esterni – aventi competenze minime obbligatorie, quali:
  1. medicina legale;
  2. liquidazione dei sinistri;
  3. giuridico-legali;
  4. gestione del rischio.

Il processo di valutazione del rischio dovrebbe essere già noto all’organizzazione interna delle strutture sanitarie. Si consideri che – generalmente – nelle polizze assicurative è prevista una franchigia, al di sotto della quale la copertura assicurativa non trova operatività.

D’altra parte, però, una gestione diretta del sinistro, secondo i termini del decreto polizze, richiederà procedure organizzative e gestionali tali da garantire una efficiente e corretta gestione delle richieste risarcitorie (si pensi alla prodromica valutazione della fondatezza della richiesta).  Perché ciò avvenga, però, occorrerà investire su adeguati percorsi di formazione del personale impiegato nella valutazione dei sinistri, su sistemi informatici efficienti che consentano una metodica catalogazione dei sinistri e delle informazioni ad essi relative.

Probabilmente la tanto auspicata pubblicazione del decreto polizze potrà essere un incentivo per le strutture sanitarie di ammodernarsi, riformarsi e riorganizzarsi, anche attraverso un processo di migrazione verso la digitalizzazione e informatizzazione dei dati.

L’obiettivo, d’altronde, è quello di ricostruire un sistema sanitario che conferisca maggiore sicurezza dei trattamenti sanitari, tutelando sia il paziente che il “sereno” operato dei professionisti sanitari che quel trattamento eseguono.