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LEGGE FINANZIARIA 2007 - LEGGE 27.12.2006 N° 296 (PUBBLICATA G.U. 27.12.2006)
Nel rispetto del sistema delle cd. convenzioni CONSIP (di cui alle precedenti Leggi Finanziarie 2000 e 2001) ogni anno viene stabilito a gennaio, con apposito decreto del Ministero dellEconomia, lelenco dei beni e servizi che tutte le Amministrazioni Statali sono tenute ad acquistare esclusivamente tramite CONSIP. Le Regioni, Province, Comuni, Comunita montane, Universita, I.A.C.P., C.C.I.A.A., ARAN nonche gli Enti pubblici non economici sono tenute ad utilizzare i parametri prezzo-qualita CONSIP quale livello massimo per i propri contratti di forniture di beni e servizi.
Gli Enti del S.S.N. sono obbligati in ogni caso ad utilizzare le convenzioni CONSIP.
Le Regioni possono costituire centrali dacquisto regionali (anche unitamente ad altre regioni a favore di tutte le PP.AA. degli enti locali e del S.S.N. del territorio), per stipulare apposite convenzioni dambito territoriale. La CONSIP e le centrali dacquisto regionali formano un sistema a rete, realizzando sinergie per la razionalizzazione degli acquisti e non sovrapponendosi nella stipulazione di convenzioni (commi 449 e seguenti).
Dal 1/7/2007 per gli acquisti sottosoglia le Amministrazioni Statali sono obbligate a far ricorso al mercato elettronico di cui al D.P.R. n. 101/2002 e non, quindi, alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/06 (comma 450).