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Legge europea 2019-2020 e direttore sanitario: eliminato il vincolo territoriale e introdotto l’obbligo di comunicazione di inizio dell’incarico

04/02/2022
Camilla Anderlini

Il primo febbraio 2022 è entrata in vigore la legge n. 238/2021 (Legge Europea 2019-2020), che cambia gli obblighi previsti per i direttori sanitari di strutture ambulatoriali, disciplinati dalla nota l.n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio).

Più esattamente, l’art. 30 novella il testo dell’art. 1, comma 536 della Legge di Bilancio, in modo profondo, innanzitutto, eliminando, per il medico e l’odontoiatra, l’obbligo di iscrizione all’Ordine provinciale del territorio della struttura in cui il professionista ha assunto la direzione sanitaria.

Inoltre, la medesima disposizione introduce il dovere del direttore sanitario di comunicare l’inizio dell’incarico all’Ordine provinciale del luogo dove ricoprirà tale posizione.

A quest’ultimo Ordine, poi, è riconosciuto il potere disciplinare nei confronti dei direttori lì “registrati”, unicamente per le mansioni svolte nell’ambito della direzione sanitaria.

Per le altre violazioni deontologiche, invece, rimarrà competente l’Ordine di iscrizione.

A parere di chi scrive, l’abrogazione vincolo territoriale di iscrizione, è un interessante “dietrofront” del legislatore.

Sul punto, si ricorda che l’introduzione del comma 536 aveva destato molte perplessità riguardo la legittimità della disposizione.

La norma, infatti, pareva non conforme al principio di libertà di impresa, ex art. 41 Cost., nonché alla generale libertà di circolazione dei lavoratori riconosciuta e garantita dalle norme europee, come l’art. 45 del TFUE e la Direttiva 2014/54/UE.

In tal senso, si era pronunciata, innanzitutto, l’AGCM con Parere del 13/12/2018 (n. AS1553 - Bollettino n. 49 31/12/2018) in cui definiva irragionevole il vincolo di iscrizione del Direttore Sanitario, in quanto non diretto tutelare alcuno specifico diritto del consumatore.

Ancora.

L’art. 1, comma 536, unitamente al comma 525, altrettanto noto per l’introduzione di restrizioni in materia di pubblicità sanitaria, sono stati oggetto di una interrogazione alla Commissione europea (CASO NIF 2020/4008) nella quale si chiedeva un parere di conformità, delle norme citate, ai principi di trasparenza, non discriminazione e alla libera concorrenza.

La Commissione europea, in risposta (IT E-004053/2019, del 20/02/2020), confermava i dubbi sollevati con l’interrogazione, ammettendo che la limitazione territoriale all’iscrizione del direttore sanitario configurava una indebita restrizione della libertà di stabilimento tutelata e garantita dalle norme comunitarie.

 La novella in commento, pertanto, è da accogliere con favore, poiché attua il ripristino della piena libertà di impresa e di circolazione in capo professionista sanitario.

I diritti di rango costituzionale e comunitario, possono subire restrizioni, purché giustificate dal bisogno di tutelare un ulteriore e contrapposto diritto del medesimo livello.

Il vecchio testo dell’art. 1, comma 536, tuttavia, non metteva in atto una previsione che potesse, ad esempio, garantire maggiormente la sicurezza delle cure o l’accesso alle prestazioni sanitarie, ossia diritti garantiti dall’art. 32 Cost.

Si otteneva, invece, come rilevato dall’AGCM e dalla Commissione europea, solamente l’imposizione di un vincolo irragionevole.

Infine, in relazione alla “doppia” competenza disciplinare, si attende di vederne l’applicazione.

Quanto pare necessario sin da ora, è la collaborazione, tra gli Ordini interessati, per determinare la corretta competenza territoriale e per evitare l’eventuale inizio di due giudizi disciplinari per la medesima condotta.