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LEGGE 15/7/2009, n. 94 (cd. “PACCHETTO SICUREZZA”) - MODIFICAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. N 163/06

03/09/2009

All'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (Requisiti d'ordine generale) sono apportate le seguenti modifiche

  • al comma 1, dopo la m-bis) e aggiunta la m-ter) secondo cui, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lett. b) dell'art. 38 e prevista la non ammissione alla procedura nei confronti delle societa i cui Legali Rappresentanti o ex Legali Rappresentanti (nel precedente triennio) o Direttori Tecnici (se previsti), pur risultando vittime dei reati di cui agli artt. 317 e 629 Codice Penale (aggravati dall'art. 7 L.n. 203/1991), non abbiano provveduto a denunciare detti fatti all'Autorita giudiziaria, salvo ricorrano i casi di cui all'art. 4, comma 1° L.n. 689/81 e purche la mancata denuncia risulti da indizi su cui e risultata basata la richiesta di rinvio a giudizio, che venga comunicata dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorita di vigilanza per la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio; dopo il comma 1 e aggiunto il comma 1-bis, secondo cui i casi d'esclusione previsti dall'art. 38 non si applicano alle aziende o societa sottoposte a sequestro o confisca (ex art. 12-sexies L.n. 356/92 o L.n. 575/65) ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.