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LE RETI DI IMPRESA: un'opportunita di sviluppo

04/03/2013

Dati recenti pubblicati da Unioncamere riferiscono che sono 647 i contratti di rete attivati a fine 2012 sul territorio italiano per un totale di 3.360 soggetti coinvolti, a fronte di soli 25 contratti censiti nel 2010 (fonte Il Sole 24 Ore 15/3/2013).

E' evidente il sempre maggiore interesse che il contratto di rete suscita tra gli operatori economici.

Le motivazioni sono molteplici.

In una realtà imprenditoriale quale quella nazionale, caratterizzata dalla presenza di migliaia di micro, piccole e medio imprese, la possibilità di aggregarsi con uno strumento flessibile quale il contratto, al fine di sviluppare strategie competitive e di crescita congiunte, anche sui mercati internazionali, è certamente un'occasione unica.

Numerosi sono inoltre gli incentivi provenienti da varie istituzioni, nazionali ma anche regionali, volte a promuovere la creazione di nuovi contratti di rete, in vari settori dell'economia.

Evidente poi l'interesse dello stesso legislatore per lo strumento, che dal 2009, anno di introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, è stato più volte modificato, al fine di renderlo maggiormente competitivo.

L'istituto è stato infatti introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 3, comma 4 ter e ss del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, che ha definito il contratto di rete come quel contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La forma del contratto e l'ampio ambito di operatività previsto dalla norma lasciano alle parti che intendono dare vita ad un contratto di rete grande libertà nella determinazione dei contenuti; fondamentale sarà il contenuto del programma comune di rete, ovvero degli obiettivi che le imprese intendono perseguire  e delle modalità per raggiungerli. Nell'atto di predisporre i contenuti del programma comune gli operatori professionali dovranno far sì che l'iniziativa delle parti sia tradotta in un progetto fattibile in termini di obbligazioni reciproche, prevenzione e risoluzione dei possibili conflitti, massimizzazione delle risorse e delle possibilità messe a disposizione  da ciascun partecipante al contratto.

Il contratto di rete può prevedere la creazione di un organo comune e di un fondo patrimoniale; in tal caso non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto secondo le modalità indicate al comma 4 quater (modifica introdotta dal D.L. 179/2012 c.d. “sviluppo bis”).

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2614 c.c. e 2615 c.c. (in tema di consorzi con attività esterna) e relativamente alle obbligazioni contratte dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale (modifiche introdotte dal D.L. 83/2012).

Altro elemento di recente introduzione ma di grande rilevanza economica è la previsione della facoltà per le reti di imprese di partecipare alle procedure di gara indette dalle PP.AA.; il comma 5 bis dell'art. 36 D.L. 179/2012 ha infatti apportato una rilevante modifica all'art. 34 del codice degli contratti pubblici, introducendo una nuova lettera e bis), che include tra i soggetti ammessi alla partecipazione alle procedure anche le imprese aderenti ad un contratto di rete, estendendo alle stesse la disciplina di cui all'art.37 relativa alle aggregazioni temporanee di imprese.

Va inoltre ricordato che con il D.L. 78/2010 il legislatore ha introdotto alcune agevolazioni fiscali volte ad incentivare la creazione di reti di  imprese; allo stesso modo molte Camere di commercio hanno stanziato per il 2013 fondi destinati alla creazione di contratti di rete, che prevedono il rimborso di parte dei costi sostenuti per la creazione della rete.

L'impulso che il legislatore, non solo nazionale, sta cercando di dare a questa nuova forma di collaborazione tra imprese, che non richiede la creazione di una nuova società, è dunque evidente.

D'altra parte l'esigenza di competere su mercati sempre più globalizzati impone agli operatori economici di porsi in un'ottica per cui “per sopravvivere bisogna collaborare”!