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LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO CD. “IN BIANCO”
D.L. N. 69/2013 (C.D. DECRETO FARE) CONV. LEGGE 9/8/2013, N. 98
Come è noto dall'autunno 2012 è stata introdotta la possibilità, per l'impresa in crisi, di presentare domanda di concordato preventivo “in bianco”, ovvero il debitore può avviare la procedura di concordato senza depositare contemporaneamente il Piano di pagamento dei creditori (com'era in precedenza), modalità questa che è stata tuttavia di recente molto criticata sia da parte dell'ABI che di Confindustria, che ne hanno lamentato l'abusostituto. Nella realtà il vantaggio per il debitore di aprire una procedura di concordato in tempi brevissimi (e senza presentare un piano) è controbilanciata dalla vigilanza che il Tribunale competente dovrebbe attuare nella predisposizione del Piano stesso, dai tempi strettissimi previsti per la conclusione delle operazioni e dal fatto che i creditori possono, in qualsiasi momento, spingere l'impresa in crisi verso il fallimento, qualora ritengano di non accettare il piano. Con il decreto 69/2013 il governo ha ritenuto di dover introdurre delle modifiche al concordato “in bianco”, disponendo l'obbligo per il debitore di presentare - unitamente alla domanda iniziale – anche l'Elenco dei creditori (e, di conseguenza, dei debiti), in tal modo consentendo al Tribunale, che dovrà nominare un Commissario giudiziale con il compito di controllare che il debitore si stia compiutamente attivando per redigere una proposta di pagamento dei creditori, di poter accertare se eventualmente il debitore concordatario ha posto in essere comportamenti in frode dei creditori e, nel quel caso, di dichiarare immediatamente improcedibile la domanda, oltre che su richiesta del Pubblico Ministero o di un creditore (che intenda richiedere la declaratoria di fallimento del debitore).
D.L. N. 69/2013 (C.D. DECRETO FARE) CONV. LEGGE 9/8/2013, N. 98