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Le misure di self-cleaning e l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nel valutarne l’idoneità

28/11/2024
TAR Roma, sez. II, 30/10/2024, nr. 19131

La sentenza oggi in commento respinge i ricorsi gemelli presentati da una società esclusa da una gara pubblica indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia.

La gara, riguardante l'appalto di servizi, era stata suddivisa in vari lotti e l'esclusione della società (a tre lotti di gara) si basava sull'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, con riferimento a gravi illeciti professionali.

Nello specifico, Consip aveva ritenuto che l'amministratore della società ricorrente fosse coinvolto in procedimenti giudiziari per gravi irregolarità, incluso il reato di caporalato, e che tali circostanze minassero l'integrità e l'affidabilità della società stessa.

Ritenendo poi l'adozione di misure di "self-cleaning" da parte della società tardiva e incapace di superare il giudizio negativo di inaffidabilità, Consip escludeva la ricorrente.

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’esclusione, con la sentenza oggi in commento il TAR capitolino si allinea alla decisione presa dall’Amministrazione sulla base dei seguenti importanti principi.

  1. Anzitutto, il TAR ritiene che Consip abbia agito proporzionalmente e abbia motivato adeguatamente la decisione di esclusione.
  2. Inoltre, le misure correttive adottate dalla società (come la sostituzione dell’amministratore) sono da ritenersi insufficienti e l’adozione tardiva delle stesse non sufficiente a superare le conseguenze di illeciti precedenti, specialmente in settori delicati come gli appalti pubblici.
    Nello specifico, la rimozione dell’amministratore coinvolto in vicende penali è avvenuta in ritardo rispetto ai fatti contestati e la gravità delle condotte contestate non è stata adeguatamente affrontata con interventi incisivi e tempestivi.
  1. In terza battuta, il TAR ha confermato che l'integrità professionale degli amministratori è strettamente connessa a quella delle società che rappresentano e, dunque, ha confermato che l'inaffidabilità di un amministratore può essere estesa alla società che dirige.
    Correttamente, quindi, la decisione di Consip si è basata sul principio del “contagio”, ovvero sull’estensione dell’inaffidabilità di un amministratore a tutte le società in cui egli riveste o ha rivestito un ruolo rilevante.
  1. Infine, è pacifico che la valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che si basa sul criterio del "più probabile che non" e tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Emerge allora come la decisione del TAR sia ancorata a una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità e alle regole in materia di contratti pubblici, rafforzando l’obbligo delle stazioni appaltanti di valutare non solo la gravità degli illeciti, ma anche la concreta idoneità delle misure adottate dagli operatori economici per superare il giudizio di inaffidabilità.

L’attenzione alla tempestività e alla serietà delle misure correttive rappresenta dunque un punto centrale per garantire trasparenza e affidabilità nel sistema degli appalti pubblici.