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L'assoluzione della persona fisica non esclude automaticamente la responsabilita amministrativa dell'ente
SEZ. V° PEN. 9/5/2013 N. 420060
In un caso in cui il reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001 era stato accertato, ma la persona fisica imputata era stata assolta, il Tribunale di Milano assolveva in via automatica anche l'Ente. Contro detta pronuncia il P.M. presentava ricorso immediato per Cassazione, ritenendo che quello dell'Ente era un titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto. La suprema Corte si è pronunciata prendendo le mosse dal testo dell'art. 8 del D. Lgs. 231/2001, secondo cui “La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (...)”; il testo della norma, a parere della Corte di Cassazione, evidenzia dunque non tanto l'autonomia delle due fattispecie - illecito penale ed amministrativo - quanto soprattutto 'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale. Ovvero, per la responsabilità amministrativa è necessario che venga commesso un reato da un soggetto riconducibile all'Ente, ma non anche che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. Anzi, quello della mancata individuazione del soggetto che ha commesso il reato-presupposto è un fenomeno tipico della responsabilità di impresa e rientra proprio in quel novero di casi in cui si avvertiva più forte la necessità di sancire la responsabilità degli enti. La finalità della norma è dunque quella di sanzionare l'Ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio.