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L'ammissione al concordato preventivo deve avvenire in corso di gara

04/06/2013

T.A.R. VALLE D'AOSTA, N. 23 DEL 18/4/2013

Una società partecipante ad una gara d'appalto aveva presentato, anteriormente alla delibera di aggiudicazione definitiva, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L.F. e l'Amministrazione appaltante, in conseguenza di ciò, l'aveva esclusa dalla procedura. Il TAR Valle D'Aosta, a cui detta società si rivolgeva per essere riammessa, ha invece confermato tale esclusione. Il ragionamento dei giudici amministrativi prende le mosse dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006, che esclude dalle procedure d'affidamento tutti quei soggetti che si trovano in stato di fallimento, liquidazione cotta amministrativa e concordato preventivo, fatto salvo il caso di cui all'art. 186-bis L.F; tale inciso, unitamente al comma 4 dell'art. 186-bis (l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure d'appalto) sono, secondo il Collegio giudicante, da ritenersi norme di stretta interpretazione, che fanno eccezione quindi alla previsione d'esclusione ex art. 38 nel caso di perdita di un requisito d'ordine generale in corso di gara. Secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 4 del 7/4/2011 e VI°, 18/2/2012, n. 6487), i requisiti generali e speciali devono essere sempre posseduti tanto alla data di scadenza del bando, che a quella di verifica dei requisiti da parte della P.A. appaltante, che, infine, a quella d'aggiudicazione provvisoria e definitiva; nel caso di specie, invece, al momento dell'aggiudicazione la società ricorrente non era ancora stata ammessa al concordato (addirittura il piano concordatario non era stato ancora ultimato e presentato) ragion per cui non vi era alcuna garanzia, da parte della P.A. appaltante, che detta ammissione si sarebbe successivamente perfezionata in termini positivi e che, di conseguenza, detta concorrente potesse quindi partecipare a pieno titolo all'incanto.
L'esigenza di assicurare il rispetto del principio di certezza e stabilità delle gare d'appalto porta pertanto a ritenere che l'ammissione al concordato debba avvenire prima della conclusione della gara in quanto, in caso contrario, si rischia di esporre la procedura ad una durata non preventivabile oltre che al possibile esito negativo della richiesta d'ammissione al concordato; se dunque, secondo il TAR Friuli Venezia Giulia I°, 6/3/2013, n. 146 (già commentato in precedenza nella Newsletter marzo 2013) anche la semplice presentazione dell'istanza d'ammissione alla procedura di concordato con continuità aziendale consente all'impresa di partecipare alla gara, con la sentenza in commento si precisa tuttavia come l'ammissione al concordato con continuità aziendale deve comunque avvenire prima dell'aggiudicazione di detta gara.