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L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NON E UNA CAUSA D’ESCLUSIONE DALLE GARE

15/04/2012

TAR Basilicata, I° 23/3/2012, n. 132direttiva presidenza consiglio ministri 22/12/2011 n. 14

Come noto l'art. 38 del codice appalti prevede che, qualora un concorrente ad una pubblica gara risulti sottoposto ad alcune tipologie di procedure concorsuali fallimentare, debba esserle inibito la facolta di partecipazione per la semplice ragione che la sua particolare condizione (fallimento, liquidazione coatta amministrativa ecc.) non garantisce la P.A. circa l'esatto adempimento per tutta la durata del vincolo contrattuale (che l'esito della gara stessa mira a perseguire). Proprio per tale motivo, quindi, l'"amministrazione straordinaria" non e contemplata fra le tipologie di procedure fallimentari "vietate" in quanto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata nell'amministrazione straordinaria, e proprio volta alla conservazione dell'impresa e, quindi, alla sua cd. "remissione in bonis", di tal che non sarebbe logico che il Legislatore da un lato prevedesse una procedura volta a rimettere in attivita la societa e poi, dall'altro, gli impedisse di partecipare alle pubbliche gare. Qualora pertanto un concorrente dovesse risultare in amministrazione straordinaria, per cio stesso non potra legittimamente essere escluso da una procedura ad evidenza pubblica.