Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
L’ADUNANZA PLENARIA IMPONE L’OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 38 D.LGS.N. 163/2006 ANCHE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE TECNICO DELLE IMPRESE ACQUISITE/INCORPORATE ALLA SOCIETA CONCORRENTE
Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 4/5/2012,n.10
Consiglio Giustizia ammin. Regione Sicilia 29/3/2012, n. 365
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la societa che acquista o affitta un'altra azienda (o un ramo d'azienda) e obbligata a depositare, in sede di partecipazione ad una pubblica gara successiva a detta acquisizione, anche la dichiarazione ex art. 38 relativa al/i Legale/i Rappresentante/i (e Direttore/i Tecnico/i) della societa titolare dell'azienda (o ramo d') acquisita, oltre, ovviamente, alle dichiarazioni relative al/i propri/o Legale/i Rappresentante/i (e Direttore/i Tecnico/i); cio in quanto si ritiene che la cessione/acquisizione di un'azienda "confonde" il profilo soggettivo dell'acquirente con quello del cedente e che quindi la P.A. appaltante ha il diritto/dovere di verificare il profilo di moralita non solo degli organi che rappresentano la societa concorrente, ma anche di quelli della societa che, nell'anno antecedente la gara indetta, sono stati acquisiti dalla concorrente medesima. Allo stesso modo (Consiglio Giustizia amm. regione Sicilia n. 365/2012), nel caso di fusione - per unione o per incorporazione - tra due o piu societa, ha stabilito che le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 38 ai fini partecipativi devono provenire non solo dalla societa incorporante ma anche dagli organi delle societa incorporate, in quanto i profili soggetti delle medesime si "confondono" anche in tale caso.